Art. 14 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I procedimenti autorizzatori avviati prima della data di entrata
in vigore di questo regolamento sono conclusi ai  sensi  delle  norme
applicabili al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti. 
  2.  Fino  all'approvazione   della   deliberazione   della   Giunta
provinciale  prevista  dall'art.  2-sexies,  comma  6,  della   legge
provinciale  n.  9  del  1997,  che   individua   la   documentazione
amministrativa e tecnica da allegare alla domanda  di  autorizzazione
unica,  alla  domanda  di  autorizzazione  unica   e'   allegata   la
documentazione amministrativa e tecnica prevista dalla  deliberazione
della Giunta provinciale  16  giugno  2017,  n.  954  e  dalle  altre
discipline di settore con riguardo ai titoli abilitativi  e  atti  di
assenso  comunque  denominati  compresi  nell'autorizzazione   unica,
utilizzando i moduli approvati e gia'  in  uso  presso  le  strutture
provinciali e le amministrazioni interessate. 
  3.  Fino  all'approvazione   della   deliberazione   della   Giunta
provinciale  prevista  dall'art.  2-sexies,  comma  6,  della   legge
provinciale  n.  9  del  1997,  che   individua   la   documentazione
amministrativa  e  tecnica  da  allegare  alle  SCIA,  comunicazioni,
dichiarazioni e domande nei casi previsti dall'art.  2-sexies,  comma
2, della medesima legge provinciale n. 9 del 1997, a tali istanze  e'
allegata la documentazione amministrativa e  tecnica  prevista  dalla
deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2017, n. 954 e dalle
altre discipline di  settore  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti
connessi a ciascuna istanza, utilizzando i moduli approvati e gia' in
uso presso le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
  Non sono presenti allegati parte integrante. 
 
                                               Il Presidente: Fugatti 
 
  (Omissis).