Art. 14 Disposizioni transitorie 1. I procedimenti autorizzatori avviati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme applicabili al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti. 2. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 2-sexies, comma 6, della legge provinciale n. 9 del 1997, che individua la documentazione amministrativa e tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione unica, alla domanda di autorizzazione unica e' allegata la documentazione amministrativa e tecnica prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2017, n. 954 e dalle altre discipline di settore con riguardo ai titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati compresi nell'autorizzazione unica, utilizzando i moduli approvati e gia' in uso presso le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. 3. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 2-sexies, comma 6, della legge provinciale n. 9 del 1997, che individua la documentazione amministrativa e tecnica da allegare alle SCIA, comunicazioni, dichiarazioni e domande nei casi previsti dall'art. 2-sexies, comma 2, della medesima legge provinciale n. 9 del 1997, a tali istanze e' allegata la documentazione amministrativa e tecnica prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2017, n. 954 e dalle altre discipline di settore per lo svolgimento dei procedimenti connessi a ciascuna istanza, utilizzando i moduli approvati e gia' in uso presso le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Non sono presenti allegati parte integrante. Il Presidente: Fugatti (Omissis).