Art. 112 Finanziamento per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei «contratti di quartiere II» 1. Ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto del dirigente generale n. 589 del 16 giugno 2010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento «contributo di quartiere II», sulla base del decreto ministeriale n. P/71/05 del 2 marzo 2005, e' destinato un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 di 1.500 migliaia di euro annui, per il triennio 2023-2025, per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei rispettivi contratti di quartiere.