Art. 112 
Finanziamento per completare la realizzazione delle  opere  pubbliche
  previste nei «contratti di quartiere II» 
 
  1. Ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale  (PSR  2007-2013)
di cui al decreto del dirigente generale n. 589 del  16  giugno  2010
dell'Assessorato regionale delle risorse  agricole  e  alimentari  ed
utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento  «contributo  di
quartiere II», sulla base del decreto ministeriale n. P/71/05  del  2
marzo 2005, e' destinato un finanziamento a valere sulle risorse  del
Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 di 1.500 migliaia di euro  annui,
per il triennio 2023-2025,  per  completare  la  realizzazione  delle
opere pubbliche previste nei rispettivi contratti di quartiere.