Art. 116
Procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse
extra-regionali
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1,
5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82,
84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113, 114 e
115, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla
delibera CIPESS di attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2021 - 2027, ad avviare la relativa programmazione, previa
verifica di coerenza degli interventi medesimi con le procedure di
gestione, le linee di intervento e le finalita' previste dalla
normativa di riferimento.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli
64, 86, 87 e 88, il Governo della Regione provvede, entro centoventi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la
riprogrammazione sui Fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) 2021-2027, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi
con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalita'
previste dalla normativa dell'Unione europea.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 26
comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99 e 100,
il Governo della regione provvede, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la
riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014-2020,
previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure
di gestione, le linee di intervento e le finalita' previste dalla
normativa di riferimento.
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli
72, 73 e 75, il Governo della Regione provvede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
avviare la riprogrammazione delle linee di intervento a valere sulle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, previa verifica di
coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le
linee di intervento e le finalita' previste dalla normativa di
riferimento.
5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli
11, 80, 83 e 111 comma 2, il Governo della regione provvede, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad individuare, nell'ambito della politica unitaria di
coesione, il programma operativo o il fondo nazionale attraverso cui
attuare i medesimi interventi ed e' autorizzato, previa verifica di
coerenza con le procedure di gestione, le linee di intervento e le
finalita' previste dalla normativa di riferimento, ad avviare la
relativa programmazione o la riprogrammazione di linee di intervento
avviate.