Art. 116 
 
Procedure per l'attuazione  degli  interventi  a  valere  su  risorse
                           extra-regionali 
 
  1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1,
5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76,  79,  81,  82,
84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106,  107,  108,
109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10,  112,  113,  114  e
115, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla
delibera CIPESS di attribuzione delle risorse del  Fondo  Sviluppo  e
Coesione 2021 - 2027, ad avviare la relativa  programmazione,  previa
verifica di coerenza degli interventi medesimi con  le  procedure  di
gestione, le linee  di  intervento  e  le  finalita'  previste  dalla
normativa di riferimento. 
  2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di  cui  agli  articoli
64, 86, 87 e 88, il Governo della Regione provvede, entro  centoventi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad  avviare  la
riprogrammazione sui Fondi  strutturali  e  di  investimento  europei
(SIE) 2021-2027, previa verifica di coerenza dei medesimi  interventi
con le procedure di gestione, le linee di intervento e  le  finalita'
previste dalla normativa dell'Unione europea. 
  3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 26
comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99  e  100,
il Governo della regione provvede, entro centoventi giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   ad   avviare   la
riprogrammazione del  Programma  Operativo  Complementare  2014-2020,
previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le  procedure
di gestione, le linee di intervento e  le  finalita'  previste  dalla
normativa di riferimento. 
  4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di  cui  agli  articoli
72, 73 e 75, il Governo  della  Regione  provvede,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ad
avviare la riprogrammazione delle linee di intervento a valere  sulle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, previa  verifica  di
coerenza dei medesimi interventi con le  procedure  di  gestione,  le
linee di intervento  e  le  finalita'  previste  dalla  normativa  di
riferimento. 
  5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di  cui  agli  articoli
11, 80, 83 e 111 comma 2, il Governo della  regione  provvede,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  ad  individuare,  nell'ambito  della  politica  unitaria   di
coesione, il programma operativo o il fondo nazionale attraverso  cui
attuare i medesimi interventi ed e' autorizzato, previa  verifica  di
coerenza con le procedure di gestione, le linee di  intervento  e  le
finalita' previste dalla normativa  di  riferimento,  ad  avviare  la
relativa programmazione o la riprogrammazione di linee di  intervento
avviate.