Art. 80 
 
      Interventi per promuovere la sicurezza nelle aree rurali 
 
  1. Al fine di  incrementare  i  livelli  di  sicurezza  nelle  aree
rurali, a tutela  dell'incolumita'  pubblica  e  dello  sviluppo  del
settore agricolo, i dipartimenti regionali dell'agricoltura  e  dello
sviluppo rurale e territoriale: 
    a)  promuovono  intese  e  protocolli  di  cooperazione  con   le
Prefetture-UTG, il corpo forestale, i comuni e le  organizzazioni  di
settore, per il monitoraggio dei reati  contro  il  patrimonio  nelle
aziende agricole della Sicilia, anche al fine di individuare le  aree
maggiormente colpite, nonche' per il coordinamento  delle  azioni  di
vigilanza e prevenzione; 
    b) promuovono interventi per  il  potenziamento  della  vigilanza
campestre, anche mediante l'acquisizione di servizi di cui al  titolo
IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in favore delle  aziende
agricole singole e associate che insistono  nelle  aree  maggiormente
colpite ed  a  tutela  delle  infrastrutture  viarie,  irrigue  e  di
comunicazione dei medesimi comprensori. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  e'  destinata  la  spesa  di
10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio del triennio  2023-2025
a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria
di coesione.