Art. 80
Interventi per promuovere la sicurezza nelle aree rurali
1. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza nelle aree
rurali, a tutela dell'incolumita' pubblica e dello sviluppo del
settore agricolo, i dipartimenti regionali dell'agricoltura e dello
sviluppo rurale e territoriale:
a) promuovono intese e protocolli di cooperazione con le
Prefetture-UTG, il corpo forestale, i comuni e le organizzazioni di
settore, per il monitoraggio dei reati contro il patrimonio nelle
aziende agricole della Sicilia, anche al fine di individuare le aree
maggiormente colpite, nonche' per il coordinamento delle azioni di
vigilanza e prevenzione;
b) promuovono interventi per il potenziamento della vigilanza
campestre, anche mediante l'acquisizione di servizi di cui al titolo
IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in favore delle aziende
agricole singole e associate che insistono nelle aree maggiormente
colpite ed a tutela delle infrastrutture viarie, irrigue e di
comunicazione dei medesimi comprensori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' destinata la spesa di
10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio del triennio 2023-2025
a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria
di coesione.