Art. 86 
 
                   Istituzione del Fondo Famiglia 
 
  1. La regione  istituisce  un  fondo  denominato  «Fondo  Famiglia»
presso il Dipartimento regionale della  famiglia  e  delle  politiche
sociali con una dotazione economica di 10.000 migliaia di euro. 
  2. La regione, al fine di sostenere i  nuclei  familiari  numerosi,
istituisce a favore delle famiglie con almeno tre figli a  carico  un
contributo annuale pari a 1.000 euro per le famiglie con  tre  figli.
Il contributo e' incrementato di euro 200 per ogni  figlio  oltre  il
terzo nato nel corso del 2023. 
  3. La regione, al fine di sostenere  le  famiglie  in  difficolta',
istituisce un contributo una tantum di  euro  5.000  a  favore  delle
famiglie che hanno lo sfratto esecutivo in corso, per la  sospensione
delle procedure. 
  4. Possono accedere ai contributi di cui al  presente  articolo  le
persone fisiche che hanno un valore dell'indicatore della  situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000. 
  5. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere  cumulati  tra
loro nonche' con ulteriori eventuali contributi previsti allo  stesso
titolo da disposizioni nazionali. 
  6.  Con  decreto  dell'assessore  regionale  per  la  famiglia,  le
politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita'
di attuazione, fermo restando che l'erogazione  dei  contributi  deve
avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della  relativa  istanza
da parte degli aventi diritto. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.