Art. 86
Istituzione del Fondo Famiglia
1. La regione istituisce un fondo denominato «Fondo Famiglia»
presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali con una dotazione economica di 10.000 migliaia di euro.
2. La regione, al fine di sostenere i nuclei familiari numerosi,
istituisce a favore delle famiglie con almeno tre figli a carico un
contributo annuale pari a 1.000 euro per le famiglie con tre figli.
Il contributo e' incrementato di euro 200 per ogni figlio oltre il
terzo nato nel corso del 2023.
3. La regione, al fine di sostenere le famiglie in difficolta',
istituisce un contributo una tantum di euro 5.000 a favore delle
famiglie che hanno lo sfratto esecutivo in corso, per la sospensione
delle procedure.
4. Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo le
persone fisiche che hanno un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000.
5. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulati tra
loro nonche' con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso
titolo da disposizioni nazionali.
6. Con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita'
di attuazione, fermo restando che l'erogazione dei contributi deve
avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte degli aventi diritto.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.