Art. 87 
 
             Borse di studio mediche e di area sanitaria 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 93  della  legge  regionale  15
aprile 2021, n. 9, per il triennio 2023-2025, la relativa spesa annua
e' incrementata di 1.800 migliaia di euro per l'esercizio 2023  e  di
4.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.