Art. 87
Borse di studio mediche e di area sanitaria
1. Per le finalita' di cui all'art. 93 della legge regionale 15
aprile 2021, n. 9, per il triennio 2023-2025, la relativa spesa annua
e' incrementata di 1.800 migliaia di euro per l'esercizio 2023 e di
4.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere
sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.