Art. 89
Convenzione tra la regione e
l'Istituto Oasi Maria SS. Di Troina Onlus
1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita'
dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale
classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus,
l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro stipula entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con
l'istituto per il triennio 2023-2025, con particolare riferimento
alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dall'art. 8 sexies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra
le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza
ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie
croniche di lunga durata o recidivanti.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nell'importo
massimo annuo di 5.000 migliaia di euro per il triennio 2023-2025, si
provvede a valere e nei limiti delle risorse disponibili
dell'assegnazione statale in favore della Regione a valere sul Fondo
nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2,
capitolo 183357).