Art. 89 
 
                    Convenzione tra la regione e 
              l'Istituto Oasi Maria SS. Di Troina Onlus 
 
  1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione  delle  attivita'
dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  e  ospedale
classificato  specializzato  Oasi  Maria   SS.   di   Troina   Onlus,
l'Assessore regionale per la famiglia,  le  politiche  sociali  e  il
lavoro stipula entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge  una  convenzione  che  regoli  i  rapporti  con
l'istituto per il triennio  2023-2025,  con  particolare  riferimento
alle funzioni assistenziali erogate dallo  stesso,  ai  sensi  e  nei
limiti di quanto previsto dall'art. 8 sexies del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra
le predette funzioni, anche  la  forte  integrazione  fra  assistenza
ospedaliera  e  territoriale,  sanitaria  e  sociale,  per  patologie
croniche di lunga durata o recidivanti. 
  2. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  nell'importo
massimo annuo di 5.000 migliaia di euro per il triennio 2023-2025, si
provvede  a  valere  e   nei   limiti   delle   risorse   disponibili
dell'assegnazione statale in favore della Regione a valere sul  Fondo
nazionale per le  non  autosufficienze  (Missione  12,  Programma  2,
capitolo 183357).