Art. 91 Istituzione presso l'IRFIS della Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici 1. Al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia elettrica, evitando squilibri economico finanziari per gli enti e pregiudizi per la continuita' del servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e' istituita presso il Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni la «Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici», finalizzata ad assicurare la continuita' del servizio idrico integrato. 2. Il fondo e' destinato al finanziamento dei maggiori costi energetici, riconoscibili e riconosciuti in sede di conguaglio, nell'ambito delle manovre tariffarie regolarmente approvate dagli enti di regolazione. Il fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilita' vengono ricostituite attraverso il rimborso da parte dai soggetti utilizzatori. A tal fine, i beneficiari provvedono alla restituzione delle somme attraverso i conguagli tariffari, riconosciuti dalle autorita' di regolazione, entro i limiti di aumento annuale applicabili alle manovre tariffarie. 3. Possono accedere al fondo gli enti e le societa' che svolgono il servizio di captazione, adduzione, distribuzione del corpo idrico, del servizio di fognatura e depurazione, come disciplinato dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, previa regolare convenzione sottoscritta con l'ente di Governo dell'ambito territorialmente competente. 4. Per le finalita' del presente articolo, in fase di prima applicazione, il Governo della regione e' autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, alla utilizzazione delle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 per complessivi 15.000 migliaia di euro. 5. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'economia e dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita' sono stabilite le modalita' ed i criteri per l'erogazione e la restituzione delle risorse.