Art. 4
Integrazioni dell'art. 13-bis
della legge provinciale n. 3 del 2006
1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 13-bis della legge provinciale n.
3 del 2006 sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. L'assemblea del consorzio costituito ai sensi del comma 5
e' composta da diciannove membri, o da venti membri se il presidente
eletto e' esterno all'assemblea, e nello specifico:
a) da un componente espresso dal consiglio dei sindaci di
ciascuna comunita', scelto tra i sindaci e i presidenti di comunita',
in rappresentanza della comunita' e dei comuni compresi nel relativo
territorio;
b) i sindaci del Comune di Trento e del Comune di Rovereto;
c) un rappresentante per i Comuni di Aldeno, Garniga e Cimone;
d) il presidente della provincia o l'assessore competente.
5-bis.2. L'assemblea del consorzio costituito ai sensi del comma 5
individua le indennita' e i gettoni di presenza per la partecipazione
alle sedute in coerenza con la disciplina regionale e provinciale
applicabile ai comuni e alle comunita'. L'assemblea del consorzio
individua inoltre l'importo dell'indennita' riconosciuta al
presidente e ai membri del consiglio di amministrazione entro il
limite di spesa massimo complessivo annuo di 150.000 euro; restano
fermi i limiti alla cumulabilita' previsti dalla disciplina regionale
e provinciale applicabile ai comuni e alle comunita'.
5-bis.3. Per la prima approvazione dello statuto del consorzio
istituito ai sensi del comma 5 si applica la procedura prevista da
questo comma. Entro due mesi dalla data di costituzione del consorzio
l'assemblea trasmette uno schema di statuto agli enti aderenti che,
non oltre il 30 settembre 2025, possono formulare proposte e
osservazioni; in ogni caso devono essere garantiti agli enti aderenti
almeno trenta giorni per la formulazione delle proposte e
osservazioni. L'assemblea, tenuto conto delle proposte e delle
osservazioni pervenute, approva in via preliminare lo schema di
statuto e lo trasmette agli enti aderenti che, entro i successivi due
mesi, si pronunciano sul medesimo, approvandolo o respingendolo;
l'assunzione della deliberazione sullo schema di statuto da parte dei
consigli comunali e del consiglio dei sindaci costituisce atto
obbligatorio. Lo schema di statuto si intende approvato dai comuni
compresi in un territorio individuato ai sensi dell'art. 12, comma 2,
e dal territorio previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a), se e'
approvato da non meno di due terzi dei comuni medesimi che
rappresentino non meno dei due terzi della popolazione residente nel
territorio. In esito alle deliberazioni da parte dei consigli
comunali, il consiglio dei sindaci si pronuncia sullo statuto.
L'assemblea del consorzio approva in via definitiva lo statuto entro
dodici mesi dalla data di costituzione del consorzio. Fino
all'approvazione definitiva dello statuto l'assemblea e' convocata
dal presidente della provincia, o dall'assessore provinciale
competente per materia, o dal presidente dell'assemblea, dopo la sua
nomina; l'assemblea inoltre decide a maggioranza assoluta le regole
di funzionamento degli organi che si applicano fino all'approvazione
definitiva dello statuto.
5-bis.4. Dopo la prima approvazione lo statuto del consorzio e'
modificato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati.».
2. Alla fine del comma 5-ter dell'art. 13-bis della legge
provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: «; l'ente di
governo individua anche i compiti e le attivita' relativi a questo
servizio che restano in capo a comuni, comunita' e provincia, e le
modalita' di raccordo per il loro esercizio. Ferma restando la
competenza dell'ente di governo alla definizione della proposta
relativa alla tipologia dell'impianto di chiusura del ciclo dei
rifiuti urbani indifferenziati, nonche' della proposta della relativa
localizzazione, la provincia puo' attivare tavoli di confronto per
agevolare la definizione di queste proposte».