Art. 4 
 
                    Integrazioni dell'art. 13-bis 
                della legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 13-bis della legge provinciale  n.
3 del 2006 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.1. L'assemblea del consorzio costituito ai sensi del comma 5
e' composta da diciannove membri, o da venti membri se il  presidente
eletto e' esterno all'assemblea, e nello specifico: 
    a) da  un  componente  espresso  dal  consiglio  dei  sindaci  di
ciascuna comunita', scelto tra i sindaci e i presidenti di comunita',
in rappresentanza della comunita' e dei comuni compresi nel  relativo
territorio; 
    b) i sindaci del Comune di Trento e del Comune di Rovereto; 
    c) un rappresentante per i Comuni di Aldeno, Garniga e Cimone; 
    d) il presidente della provincia o l'assessore competente. 
  5-bis.2. L'assemblea del consorzio costituito ai sensi del comma  5
individua le indennita' e i gettoni di presenza per la partecipazione
alle sedute in coerenza con la  disciplina  regionale  e  provinciale
applicabile ai comuni e alle  comunita'.  L'assemblea  del  consorzio
individua   inoltre   l'importo   dell'indennita'   riconosciuta   al
presidente e ai membri del  consiglio  di  amministrazione  entro  il
limite di spesa massimo complessivo annuo di  150.000  euro;  restano
fermi i limiti alla cumulabilita' previsti dalla disciplina regionale
e provinciale applicabile ai comuni e alle comunita'. 
  5-bis.3. Per la prima  approvazione  dello  statuto  del  consorzio
istituito ai sensi del comma 5 si applica la  procedura  prevista  da
questo comma. Entro due mesi dalla data di costituzione del consorzio
l'assemblea trasmette uno schema di statuto agli enti  aderenti  che,
non  oltre  il  30  settembre  2025,  possono  formulare  proposte  e
osservazioni; in ogni caso devono essere garantiti agli enti aderenti
almeno  trenta  giorni  per  la   formulazione   delle   proposte   e
osservazioni.  L'assemblea,  tenuto  conto  delle  proposte  e  delle
osservazioni pervenute, approva  in  via  preliminare  lo  schema  di
statuto e lo trasmette agli enti aderenti che, entro i successivi due
mesi, si pronunciano  sul  medesimo,  approvandolo  o  respingendolo;
l'assunzione della deliberazione sullo schema di statuto da parte dei
consigli comunali  e  del  consiglio  dei  sindaci  costituisce  atto
obbligatorio. Lo schema di statuto si intende  approvato  dai  comuni
compresi in un territorio individuato ai sensi dell'art. 12, comma 2,
e dal territorio previsto dall'art. 11, comma 2, lettera  a),  se  e'
approvato  da  non  meno  di  due  terzi  dei  comuni  medesimi   che
rappresentino non meno dei due terzi della popolazione residente  nel
territorio.  In  esito  alle  deliberazioni  da  parte  dei  consigli
comunali, il  consiglio  dei  sindaci  si  pronuncia  sullo  statuto.
L'assemblea del consorzio approva in via definitiva lo statuto  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  costituzione   del   consorzio.   Fino
all'approvazione definitiva dello statuto  l'assemblea  e'  convocata
dal  presidente  della  provincia,   o   dall'assessore   provinciale
competente per materia, o dal presidente dell'assemblea, dopo la  sua
nomina; l'assemblea inoltre decide a maggioranza assoluta  le  regole
di funzionamento degli organi che si applicano fino  all'approvazione
definitiva dello statuto. 
  5-bis.4. Dopo la prima approvazione lo  statuto  del  consorzio  e'
modificato  dall'assemblea  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti
assegnati.». 
  2.  Alla  fine  del  comma  5-ter  dell'art.  13-bis  della   legge
provinciale n. 3 del 2006 sono  inserite  le  parole:  «;  l'ente  di
governo individua anche i compiti e le attivita'  relativi  a  questo
servizio che restano in capo a comuni, comunita' e  provincia,  e  le
modalita' di raccordo  per  il  loro  esercizio.  Ferma  restando  la
competenza dell'ente  di  governo  alla  definizione  della  proposta
relativa alla tipologia  dell'impianto  di  chiusura  del  ciclo  dei
rifiuti urbani indifferenziati, nonche' della proposta della relativa
localizzazione, la provincia puo' attivare tavoli  di  confronto  per
agevolare la definizione di queste proposte».