Art. 14 
 
              Modifiche di leggi provinciali in materia 
                   di edilizia abitativa agevolata 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 42  della  legge  provinciale  20  dicembre
1993, n. 27, e' cosi' sostituito: 
    «1. La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata  ad  acquistare  dal
Ministero della Difesa la piena proprieta' di aree  demaniali  e  dei
fabbricati eventualmente su di  esse  esistenti  non  piu'  idonei  a
soddisfare le esigenze istituzionali  dell'amministrazione  militare,
cedendo in permuta al Ministero della Difesa  alloggi,  oppure  altre
opere da realizzarsi a cura e spese della Provincia  su  terreni  del
demanio militare o altre aree allo  scopo  individuate.  Gli  alloggi
ceduti in permuta al Ministero della Difesa possono essere  assegnati
temporaneamente anche a dipendenti delle forze dell'ordine  impegnati
sul territorio provinciale.» 
  2. Il comma 3 dell'art. 42  della  legge  provinciale  20  dicembre
1993, n. 27, e' cosi' sostituito: 
    «3. La Provincia puo' cedere fino al cinque per cento delle  aree
acquistate ai sensi del comma 1 a  cooperative  edilizie  formate  da
personale dipendente dal Ministero della Difesa, o da altro ministero
o agenzia statale, in servizio, avente la residenza da almeno  cinque
anni in provincia di Bolzano. Le relative aree  sono  delimitate  nei
piani di attuazione. Il prezzo di cessione e' pari a  quello  stimato
per  la  permuta.  Le  predette  cooperative  possono  chiedere  alla
Provincia l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o
parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano  gia'  ottenuto
l'assegnazione in uso e  godimento,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dall'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.» 
  3. Il comma 3-bis dell'art. 42 della legge provinciale 20  dicembre
1993, n. 27, e' abrogato.