Art. 14
Modifiche di leggi provinciali in materia
di edilizia abitativa agevolata
1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge provinciale 20 dicembre
1993, n. 27, e' cosi' sostituito:
«1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad acquistare dal
Ministero della Difesa la piena proprieta' di aree demaniali e dei
fabbricati eventualmente su di esse esistenti non piu' idonei a
soddisfare le esigenze istituzionali dell'amministrazione militare,
cedendo in permuta al Ministero della Difesa alloggi, oppure altre
opere da realizzarsi a cura e spese della Provincia su terreni del
demanio militare o altre aree allo scopo individuate. Gli alloggi
ceduti in permuta al Ministero della Difesa possono essere assegnati
temporaneamente anche a dipendenti delle forze dell'ordine impegnati
sul territorio provinciale.»
2. Il comma 3 dell'art. 42 della legge provinciale 20 dicembre
1993, n. 27, e' cosi' sostituito:
«3. La Provincia puo' cedere fino al cinque per cento delle aree
acquistate ai sensi del comma 1 a cooperative edilizie formate da
personale dipendente dal Ministero della Difesa, o da altro ministero
o agenzia statale, in servizio, avente la residenza da almeno cinque
anni in provincia di Bolzano. Le relative aree sono delimitate nei
piani di attuazione. Il prezzo di cessione e' pari a quello stimato
per la permuta. Le predette cooperative possono chiedere alla
Provincia l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o
parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia' ottenuto
l'assegnazione in uso e godimento, nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.»
3. Il comma 3-bis dell'art. 42 della legge provinciale 20 dicembre
1993, n. 27, e' abrogato.