Art. 4 
 
                       Requisiti di ammissione 
                        al concorso pubblico 
 
  1.  Chi  partecipa  a  un  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia del  ruolo  unico
della dirigenza a livello provinciale  deve  soddisfare,  a  pena  di
esclusione, i seguenti requisiti: 
    a) i requisiti  generali  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22; 
    b) per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima  fascia:  i
requisiti di cui all'art. 4, comma  3,  della  legge  provinciale  21
luglio 2022, n. 6; 
    c) per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia: i
requisiti di cui all'art. 4, comma  2,  della  legge  provinciale  21
luglio 2022, n. 6. 
  2. La certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza  o
aggregazione a uno dei tre  gruppi  linguistici  ai  sensi  dell'art.
20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752,  va  presentata,  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura,  in
originale, in busta chiusa, entro il termine perentorio indicato  nel
bando di  concorso.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'art.  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile  1982,  n.  327,  e
dell'art. 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. 
  3. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3  del  decreto  del
Presidente  della  Provincia  30  marzo  2017,  n.  10,  i  requisiti
prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.