Art. 4
Requisiti di ammissione
al concorso pubblico
1. Chi partecipa a un concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia del ruolo unico
della dirigenza a livello provinciale deve soddisfare, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti:
a) i requisiti generali di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22;
b) per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia: i
requisiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge provinciale 21
luglio 2022, n. 6;
c) per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia: i
requisiti di cui all'art. 4, comma 2, della legge provinciale 21
luglio 2022, n. 6.
2. La certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o
aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell'art.
20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, va presentata, a pena di esclusione dalla procedura, in
originale, in busta chiusa, entro il termine perentorio indicato nel
bando di concorso. Resta ferma l'applicazione dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
3. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del
Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, i requisiti
prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.