Art. 5
Bando di concorso
1. Il bando di concorso e' approvato con deliberazione della
Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il bando di concorso specifica almeno:
a) il numero dei posti messi a concorso con indicazione della
corrispondente fascia del ruolo unico della dirigenza a livello
provinciale nonche' le singole amministrazioni e i singoli enti le
cui posizioni dirigenziali sono state messe a concorso;
b) le modalita' e il termine entro cui presentare la domanda di
ammissione;
c) i requisiti generali di cui all'art. 4 e i requisiti specifici
richiesti tra cui, ove pertinente, l'abilitazione all'esercizio della
libera professione e l'iscrizione a un albo professionale nonche'
l'eventuale necessaria esperienza professionale specifica;
d) la documentazione da presentare per l'ammissione al concorso
pubblico;
e) il diritto per le persone non residenti di cui all'art.
20-ter, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, di rendere la dichiarazione di appartenenza o
aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici e di presentare la
relativa certificazione fino all'inizio dellaprima prova concorsuale
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 30
marzo 2017, n. 10;
f) il tipo di prove d'esame;
g) le materie d'esame;
h) l'indicazione del punteggio minimo richiesto per l'ammissione
alla prova successiva;
i) le competenze che connotano le posizioni dirigenziali messe a
concorso e le capacita' oggetto di valutazione;
j) i titoli valutabili e il punteggio massimo a essi attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli, nonche' i criteri di
preferenza che, a parita' di punteggio, danno luogo a precedenza o a
preferenza;
k) i criteri e le modalita' di selezione adottati a garanzia di
efficienza, economicita', imparzialita', oggettivita', trasparenza e
rispetto delle pari opportunita'.