Art. 6
Domanda di ammissione al concorso
1. Nella domanda di ammissione al concorso la candidata o il
candidato dichiara, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, quanto segue:
a) il proprio nome, cognome e codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 10 della legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, o di essere titolare dello status
di rifugiata/rifugiato ovvero di protezione sussidiaria, oppure di
essere cittadina o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
d) l'indirizzo di residenza, o di domicilio se diverso dalla
residenza, o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
ovvero il domicilio digitale, o l'indirizzo di posta elettronica
ordinaria (PEO), e un recapito telefonico;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritta o iscritto,
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) di non essere stata destituita o dispensata ovvero di non
essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito
di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a un procedimento
disciplinare, nonche' di non essere stata dichiarata decaduta/stato
dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver presentato documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile, per aver fatto dichiarazioni non veritiere e negli altri
casi previsti dalla normativa vigente;
g) il possesso del titolo di studio e dell'abilitazione
professionale richiesti nel bando di concorso, indicando
l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del
conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero
la candidata o il candidato indica gli estremi del provvedimento con
il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al
corrispondente titolo italiano o dichiara che provvedera' a
richiedere l'equiparazione;
h) il possesso della specializzazione o l'esercizio della
professione richieste nel bando di concorso;
i) le esperienze professionali, documentate, e gli altri titoli
da valutare in base a quanto previsto nel bando di concorso e dalla
normativa applicabile;
j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione, di non avere in corso
procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e che non
risultano a suo carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato o quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale;
k) il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana
e tedesca previsto dal decreto del presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio o dell'attestato
equipollente ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
l) il possesso della certificazione relativa alla dichiarazione
di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai
sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, oppure di volersi avvalere del diritto di
presentare tale certificazione entro l'inizio della prima prova
concorsuale ai sensi dell'art. 1 decreto del Presidente della
Provincia 30 marzo 2017, n. 10;
m) l'eventualita', che potrebbe presentarsi, di essere
impossibilitata a partecipare alle prove concorsuali a causa dello
stato di gravidanza o per necessita' di allattamento ai sensi
dell'art. 14, comma 4.
2. La domanda di ammissione al concorso, unitamente ai suoi
allegati, va presentata conformemente alle prescrizioni contenute nel
bando di concorso, entro il termine perentorio ivi indicato.
3. Domande di ammissione al concorso gia' inviate possono essere
modificate o integrate fino alla data di scadenza del bando di
concorso; in tal caso, viene presa in considerazione esclusivamente
l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
4. E' irricevibile la domanda di ammissione al concorso presentata
con modalita' diverse da quelle indicate nel bando di concorso o
oltre il termine perentorio previsto dallo stesso.
5. Al fine di permettere l'integrazione della documentazione
irregolare o carente, la rettifica delle dichiarazioni erronee o
incomplete e l'acquisizione di chiarimenti in merito a informazioni
gia' fornite, la commissione esaminatrice esperisce il soccorso
istruttorio nei confronti della candidata o del candidato, assegnando
un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore
a trenta giorni per la regolarizzazione della domanda di ammissione
al concorso; decorso inutilmente il termine assegnato, la candidata o
il candidato viene escluso dal concorso ai sensi dell'art. 16.
6. Le candidate e i candidati sono ammessi al concorso pubblico con
riserva; la commissione esaminatrice puo' disporre in ogni momento la
loro esclusione ai sensi dell'art. 16.
7. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile e
amministrativo in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, la
Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale nonche'
le singole amministrazioni e i singoli enti competenti per
l'assunzione delle e dei dirigenti si riservano di verificare la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dalle vincitrici e dai
vincitori del concorso.