Art. 6 
 
                  Domanda di ammissione al concorso 
 
  1. Nella domanda di  ammissione  al  concorso  la  candidata  o  il
candidato  dichiara,  con  valore  di  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, quanto segue: 
    a) il proprio nome, cognome e codice fiscale; 
    b) il luogo e la data di nascita; 
    c) il possesso della  cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea,  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, o di essere titolare  dello  status
di rifugiata/rifugiato ovvero di protezione  sussidiaria,  oppure  di
essere cittadina o cittadino di Paesi terzi in possesso del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
    d) l'indirizzo di residenza, o  di  domicilio  se  diverso  dalla
residenza, o  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
ovvero il domicilio digitale,  o  l'indirizzo  di  posta  elettronica
ordinaria (PEO), e un recapito telefonico; 
    e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritta  o  iscritto,
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
    f) di non essere stata destituita  o  dispensata  ovvero  di  non
essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a  seguito
di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a  un  procedimento
disciplinare, nonche' di non essere stata  dichiarata  decaduta/stato
dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver  presentato  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'   non
sanabile, per aver fatto dichiarazioni non veritiere  e  negli  altri
casi previsti dalla normativa vigente; 
    g)  il  possesso  del  titolo  di  studio   e   dell'abilitazione
professionale   richiesti   nel   bando   di   concorso,    indicando
l'universita' o l'istituzione che lo ha  rilasciato  e  la  data  del
conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito  all'estero
la candidata o il candidato indica gli estremi del provvedimento  con
il quale il titolo  stesso  e'  stato  riconosciuto  equipollente  al
corrispondente  titolo  italiano  o  dichiara   che   provvedera'   a
richiedere l'equiparazione; 
    h)  il  possesso  della  specializzazione  o  l'esercizio   della
professione richieste nel bando di concorso; 
    i) le esperienze professionali, documentate, e gli  altri  titoli
da valutare in base a quanto previsto nel bando di concorso  e  dalla
normativa applicabile; 
    j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso  una  pubblica  amministrazione,  di  non   avere   in   corso
procedimenti   penali    ne'    procedimenti    amministrativi    per
l'applicazione di misure di sicurezza o di  prevenzione,  e  che  non
risultano a suo carico precedenti penali iscrivibili  nel  casellario
giudiziale ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato o  quella  presso  la  quale  pende  un
eventuale procedimento penale; 
    k) il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana
e tedesca previsto dal decreto del  presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di  studio  o  dell'attestato
equipollente ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86; 
    l) il possesso della certificazione relativa  alla  dichiarazione
di appartenenza o aggregazione a uno dei tre  gruppi  linguistici  ai
sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752,  oppure  di  volersi  avvalere  del  diritto  di
presentare tale  certificazione  entro  l'inizio  della  prima  prova
concorsuale  ai  sensi  dell'art.  1  decreto  del  Presidente  della
Provincia 30 marzo 2017, n. 10; 
    m)  l'eventualita',   che   potrebbe   presentarsi,   di   essere
impossibilitata a partecipare alle prove concorsuali  a  causa  dello
stato di  gravidanza  o  per  necessita'  di  allattamento  ai  sensi
dell'art. 14, comma 4. 
  2. La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  unitamente  ai  suoi
allegati, va presentata conformemente alle prescrizioni contenute nel
bando di concorso, entro il termine perentorio ivi indicato. 
  3. Domande di ammissione al concorso gia'  inviate  possono  essere
modificate o integrate fino  alla  data  di  scadenza  del  bando  di
concorso; in tal caso, viene presa in  considerazione  esclusivamente
l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. 
  4. E' irricevibile la domanda di ammissione al concorso  presentata
con modalita' diverse da quelle indicate  nel  bando  di  concorso  o
oltre il termine perentorio previsto dallo stesso. 
  5.  Al  fine  di  permettere  l'integrazione  della  documentazione
irregolare o carente, la  rettifica  delle  dichiarazioni  erronee  o
incomplete e l'acquisizione di chiarimenti in merito  a  informazioni
gia' fornite,  la  commissione  esaminatrice  esperisce  il  soccorso
istruttorio nei confronti della candidata o del candidato, assegnando
un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore
a trenta giorni per la regolarizzazione della domanda  di  ammissione
al concorso; decorso inutilmente il termine assegnato, la candidata o
il candidato viene escluso dal concorso ai sensi dell'art. 16. 
  6. Le candidate e i candidati sono ammessi al concorso pubblico con
riserva; la commissione esaminatrice puo' disporre in ogni momento la
loro esclusione ai sensi dell'art. 16. 
  7. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile  e
amministrativo in caso di dichiarazioni  false  o  mendaci  ai  sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.  445,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali
benefici conseguiti sulla base di  dichiarazioni  non  veritiere,  la
Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale nonche'
le  singole  amministrazioni  e  i  singoli   enti   competenti   per
l'assunzione delle e dei dirigenti  si  riservano  di  verificare  la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dalle  vincitrici  e  dai
vincitori del concorso.