Art. 126. Sviluppo del sistema informativo 1. L'amministrazione regionale: a) provvede, entro il 1° gennaio 2004, a realizzare o revisionare il proprio sistema informativo automatizzato finalizzato alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti amministrativi ed atti e alla gestione del protocollo informatico in conformita' alle disposizioni del presente capo ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali; b) predispone appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente capo; c) provvede, previa valutazione in termini di rapporto tra costi e benefici, al recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.