Art. 126.
                  Sviluppo del sistema informativo
    1. L'amministrazione regionale:
      a) provvede,   entro   il   1° gennaio  2004,  a  realizzare  o
revisionare  il proprio sistema informativo automatizzato finalizzato
alla   totale   automazione   delle  fasi  di  produzione,  gestione,
diffusione  ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
amministrativi  ed atti e alla gestione del protocollo informatico in
conformita'  alle disposizioni del presente capo ed alle disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
      b) predispone  appositi  progetti esecutivi per la sostituzione
dei  registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi
alle disposizioni del presente capo;
      c) provvede,  previa  valutazione  in  termini  di rapporto tra
costi e benefici, al recupero su supporto informatico dei documenti e
degli  atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna la
conservazione   e  alla  predisposizione  dei  conseguenti  piani  di
sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.