Art. 127.
          Il sistema di gestione informatica dei documenti
    1.  Il  sistema  di  gestione informatica dei documenti, in forma
abbreviata «sistema» deve:
      a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
      b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita;
      c) fornire  informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento  ricevuto  dall'amministrazione  e i documenti dalla stessa
formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
      d) consentire  il  reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
      e) consentire,  in  condizioni  di  sicurezza,  l'accesso  alle
informazioni  del  sistema  da  parte  dei  soggetti interessati, nel
rispetto  delle  disposizioni in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
      f) garantire   la   corretta   organizzazione   dei   documenti
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato;
      g) consentire   la   condivisione   delle  informazioni  e  dei
documenti  a  tutte  le  unita'  organizzative  coinvolte nei singoli
procedimenti    nel    rispetto    delle    autorizzazioni    fissate
dall'amministrazione.