Art. 128.
                     Registrazione di protocollo
    1.  La  registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito  dall'amministrazione  regionale  e'  effettuata  mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
      a) numero  di protocollo del documento generato automaticamente
dal sistema e registrato in forma non modificabile;
      b) data    di    registrazione    di    protocollo    assegnata
automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
      c) mittente  per  i  documenti  ricevuti  o, in alternativa, il
destinatario  o  i destinatari per i documenti spediti, registrati in
forma non modificabile;
      d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
      e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
      f) l'impronta  del  documento informatico, se trasmesso per via
telematica,  costituita  dalla sequenza di simboli binari in grado di
identificarne  univocamente  il  contenuto,  registrata  in forma non
modificabile.
    2.   Il  sistema  deve  consentire  la  produzione  del  registro
giornaliero  di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di
uno stesso giorno.
    3.   L'assegnazione   delle   informazioni  nelle  operazioni  di
registrazione  di  protocollo  e'  effettuata  dal  sistema  in unica
soluzione,  con  esclusione di interventi intermedi, anche indiretti,
da   parte  dell'operatore,  garantendo  la  completezza  dell'intera
operazione di modifica o registrazione dei dati.
    4.   Le   regole  tecniche,  i  criteri  e  le  specifiche  delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo
sono  definite  nel  manuale  di  gestione  di  cui  all'Art.  138 in
conformita'   a   quanto  specificato  in  materia  nel  decreto  del
presidente del consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000.
    5.   Sono  oggetto  di  registrazione  obbligatoria  i  documenti
ricevuti   e   spediti   dall'amministrazione  e  tutti  i  documenti
informatici.  Ne  sono  esclusi  le  gazzette ufficiali, i bollettini
ufficiali  e  i  notiziari della pubblica amministrazione, le note di
ricezione   delle   circolari   e  altre  disposizioni,  i  materiali
statistici,  gli  atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i
libri,  i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti
i    documenti    gia'    soggetti    a   registrazione   particolare
dell'amministrazione.