Art. 130.
                       Segnatura di protocollo
    1.  La  segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione
all'originale  del  documento,  in forma permanente non modificabile,
delle  informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
    2. Le informazioni minime previste sono:
      a) li   progressivo   di   protocollo,   secondo   il   formato
disciplinato all'Art. 131;
      b) la data di protocollo;
      c) il  codice identificativo della struttura che ha prodotto il
documento o di quella cui il documento e' assegnato;
      d) l'operazione   di  segnatura  di  protocollo  va  effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo;
      e) quando  il  documento pervenuto all'amministrazione in forma
cartacea  viene acquisito in formato elettronico in forma sostitutiva
secondo  le procedure dettate dalla normativa vigente, a quest'ultimo
deve essere associata la segnatura in forma non modificabile.
    3.   L'operazione  di  segnatura  di  protocollo  puo'  includere
l'indice  di  classificazione del documento e ogni altra informazione
utile  o  necessaria qualora tali informazioni siano disponibili gia'
al momento della registrazione di protocollo.
    4. Quando il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed
e'  formato  e  trasmesso  con strumenti informatici, la segnatura di
protocollo  puo' includere tutte le informazioni di registrazione del
documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo'
utilizzare  tali  informazioni  per  automatizzare  le  operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto.
    5.  Il  formato  e  la  struttura delle informazioni associate al
documento  informatico ai sensi del comma 4 sono definite nel manuale
di  gestione  di cui all'Art. 138 in conformita' a quanto specificato
in  materia  nel  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2000.