Art. 130. Segnatura di protocollo 1. La segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. 2. Le informazioni minime previste sono: a) li progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'Art. 131; b) la data di protocollo; c) il codice identificativo della struttura che ha prodotto il documento o di quella cui il documento e' assegnato; d) l'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo; e) quando il documento pervenuto all'amministrazione in forma cartacea viene acquisito in formato elettronico in forma sostitutiva secondo le procedure dettate dalla normativa vigente, a quest'ultimo deve essere associata la segnatura in forma non modificabile. 3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria qualora tali informazioni siano disponibili gia' al momento della registrazione di protocollo. 4. Quando il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed e' formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo puo' includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo' utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto. 5. Il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4 sono definite nel manuale di gestione di cui all'Art. 138 in conformita' a quanto specificato in materia nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000.