Art. 94.
                     Garanzie delle opposizioni

    1.  Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo statuto e
dal  regolamento  interno  del  consiglio regionale che disciplina le
modalita' e gli strumenti del loro esercizio.
    2.  Il  regolamento, in particolare, stabilisce le garanzie delle
opposizioni in relazione:
      a) ai   tempi  di  lavoro  del  consiglio  per  lo  svolgimento
dell'attivita' del sindacato di controllo;
      b) alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza
del consiglio e della giunta regionale;
      c) alla  partecipazione  nelle delegazioni e nelle occasioni di
rappresentanza del consiglio;
      d) all'informazione  sulle  proposte  e  sulle  attivita' delle
stesse opposizioni.