Art. 94. Garanzie delle opposizioni 1. Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo statuto e dal regolamento interno del consiglio regionale che disciplina le modalita' e gli strumenti del loro esercizio. 2. Il regolamento, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione: a) ai tempi di lavoro del consiglio per lo svolgimento dell'attivita' del sindacato di controllo; b) alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza del consiglio e della giunta regionale; c) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del consiglio; d) all'informazione sulle proposte e sulle attivita' delle stesse opposizioni.