Art. 78.
Comprensori di bonifica e irrigazione
1. Il territorio regionale non montano e' classificato territorio
di bonifica e irrigazione.
2. Il territorio di cui al comma 1 e' suddiviso in comprensori di
bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unita'
omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare
funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione
dell'attivita' di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di
coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori
di bonifica e irrigazione nonche' alle relative modificazioni. A tal
fine adotta una proposta e la trasmette ai comuni, alle province e ai
consorzi di bonifica interessati affinche', entro sessanta giorni dal
ricevimento, esprimano parere; trascorso tale termine, esso si
intende favorevole. La Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la
pubblicazione nel BURL.
4. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di delimitazione
dei comprensori di bonifica e irrigazione produce gli effetti della
pubblicita' del perimetro consortile nei confronti di tutti gli
interessati.
5. Ai sensi degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) le regioni interessate
possono delimitare, nei bacini idrografici che ricadono nel
territorio di piu' regioni, comprensori di bonifica e irrigazione
interregionali.
6. La delimitazione dei comprensori interregionali di cui al comma
5 e la relativa disciplina sono stabilite d'intesa tra le regioni
interessate. A tal fine la Regione, sentiti gli enti locali e i
consorzi interessati, predispone, in collaborazione con le altre
regioni interessate, le proposte d'intesa, le quali sono approvate
dalla Giunta regionale e pubblicate nel BURL.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai
consorzi di irrigazione di interesse interregionale che abbiano gia'
ottenuto il riconoscimento di consorzio di miglioramento fondiario ai
sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica integrale), nonche' la facolta' di svolgere con separata
gestione le funzioni di bonifica su territori classificati ai sensi
di legge; essi conservano la natura di consorzio di miglioramento
fondiario e le competenze sui predetti territori attribuite ai
consorzi di bonifica.
8. Nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione
sono esercitate dalla comunita' montana; a tal fine essa puo'
promuovere, relativamente ad aree omogenee, la costituzione di
consorzi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio
dalle opere di irrigazione. Tali consorzi hanno la natura giuridica
dei consorzi di miglioramento fondiario.
9. I consorzi di cui al comma 8 provvedono:
a) ad assumere in consegna e a gestire le opere irrigue di
interesse del loro comprensorio eseguite dalla comunita' montana,
divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione;
b) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;
c) a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi consortili,
comprese le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione
delle opere pubbliche di bonifica.
10. La comunita' montana nomina propri rappresentanti nel
consiglio d'amministrazione dei consorzi di cui al comma 8 nel limite
massimo del venti per cento dei componenti del consiglio.