Art. 78.

                Comprensori di bonifica e irrigazione



   1.  Il territorio regionale non montano e' classificato territorio
di bonifica e irrigazione.
   2.  Il territorio di cui al comma 1 e' suddiviso in comprensori di
bonifica  e  irrigazione  delimitati  in  modo  da  costituire unita'
omogenee  sotto  il  profilo  idrografico  e idraulico e da risultare
funzionali  alle  esigenze  di  programmazione, esecuzione e gestione
dell'attivita'  di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di
coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
   3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori
di  bonifica e irrigazione nonche' alle relative modificazioni. A tal
fine adotta una proposta e la trasmette ai comuni, alle province e ai
consorzi di bonifica interessati affinche', entro sessanta giorni dal
ricevimento,  esprimano  parere;  trascorso  tale  termine,  esso  si
intende  favorevole.  La  Giunta  regionale,  sentita  la commissione
consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la
pubblicazione nel BURL.
   4.  La pubblicazione nel BURL della deliberazione di delimitazione
dei  comprensori  di bonifica e irrigazione produce gli effetti della
pubblicita'  del  perimetro  consortile  nei  confronti  di tutti gli
interessati.
   5. Ai sensi degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) le regioni interessate
possono   delimitare,   nei   bacini  idrografici  che  ricadono  nel
territorio  di  piu'  regioni,  comprensori di bonifica e irrigazione
interregionali.
   6. La delimitazione dei comprensori interregionali di cui al comma
5  e  la  relativa  disciplina sono stabilite d'intesa tra le regioni
interessate.  A  tal  fine  la  Regione,  sentiti gli enti locali e i
consorzi  interessati,  predispone,  in  collaborazione  con le altre
regioni  interessate,  le  proposte d'intesa, le quali sono approvate
dalla Giunta regionale e pubblicate nel BURL.
   7.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6  si applicano anche ai
consorzi  di irrigazione di interesse interregionale che abbiano gia'
ottenuto il riconoscimento di consorzio di miglioramento fondiario ai
sensi  del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica  integrale),  nonche'  la  facolta' di svolgere con separata
gestione  le  funzioni di bonifica su territori classificati ai sensi
di  legge;  essi  conservano  la natura di consorzio di miglioramento
fondiario  e  le  competenze  sui  predetti  territori  attribuite ai
consorzi di bonifica.
   8.  Nei  territori  montani  le funzioni di bonifica e irrigazione
sono  esercitate  dalla  comunita'  montana;  a  tal  fine  essa puo'
promuovere,  relativamente  ad  aree  omogenee,  la  costituzione  di
consorzi  tra  i  proprietari  degli  immobili che traggono beneficio
dalle  opere  di irrigazione. Tali consorzi hanno la natura giuridica
dei consorzi di miglioramento fondiario.
   9. I consorzi di cui al comma 8 provvedono:
    a)  ad  assumere  in  consegna  e  a  gestire le opere irrigue di
interesse  del  loro  comprensorio  eseguite dalla comunita' montana,
divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione;
    b) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;
    c)  a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi consortili,
comprese  le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione
delle opere pubbliche di bonifica.
   10.   La   comunita'  montana  nomina  propri  rappresentanti  nel
consiglio d'amministrazione dei consorzi di cui al comma 8 nel limite
massimo del venti per cento dei componenti del consiglio.