Art. 79.
Consorzi di bonifica
1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, se non gia'
costituito e operante alla data del 21 dicembre 2003, puo' essere
istituito un consorzio di bonifica, avente natura di ente pubblico
economico a carattere associativo, che opera secondo i principi di
efficienza, efficacia, economicita', trasparenza e sussidiarieta'.
2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari pubblici e
privati dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonche' i
conduttori singoli o associati che per legge, per statuto consortile
o per contratto sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui
all'art. 90.
3. L'istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia
e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione e i consorzi di
miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di
bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26
novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), ma comporta
per questi l'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le
previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le
opere di loro competenza individuate dal piano stesso e ammesse o
ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 95. Qualora il consorzio
di irrigazione o di miglioramento fondiario non adempia ai suddetti
obblighi, il consorzio di bonifica esercita il potere di sostituzione
con facolta' di rivalsa di ogni spesa a carico del soggetto
inadempiente.
4. Presso ciascun consorzio e' istituito il catasto consortile al
fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del
comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun
immobile la titolarita' della proprieta', nonche' l'eventuale
titolarita' di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi
del comma 2, abbiano obblighi di contribuenza sono parimenti iscritti
al catasto consortile. Le modalita' di tenuta del catasto consortile
sono stabilite con regolamento regionale.
5. I consorzi di bonifica esercitano, a decorrere dalla data di
pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, le
funzioni e i poteri di consorzi per le opere di quarta, di quinta
categoria e quelle non classificate che interessano il comprensorio
consortile. A tal fine la Regione promuove la riforma dei consorzi
idraulici esistenti ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regio decreto
25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). In tal caso
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n.
520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) i
consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi consorzi
idraulici di terza categoria riferite ai corsi d'acqua che
interessano il comprensorio consortile.
7. La Giunta regionale, anche su richiesta dei consorzi di
bonifica territorialmente interessati, puo' costituire consorzi di
bonifica di secondo grado tra distinti consorzi di bonifica, qualora
sussistano interessi comuni a piu' comprensori. Nell'organo
amministrativo dell'ente di secondo grado i consorzi aderenti devono
essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della
superficie territoriale, del numero di utenti e dell'entita'
complessiva della contribuenza. Il consorzio di bonifica di secondo
grado puo' deliberare l'ammissione anche di altri soggetti pubblici e
privati che abbiano interesse a garantire l'esercizio delle
derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire
opere e servizi comuni di interesse intercomprensoriale aventi
finalita' a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di
secondo grado puo' inserire nei propri organi collegiali una adeguata
rappresentanza dei soggetti pubblici e privati.
8. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla
normativa riguardante i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.