Art. 79.

                        Consorzi di bonifica



   1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, se non gia'
costituito  e  operante  alla  data del 21 dicembre 2003, puo' essere
istituito  un  consorzio  di bonifica, avente natura di ente pubblico
economico  a  carattere  associativo, che opera secondo i principi di
efficienza, efficacia, economicita', trasparenza e sussidiarieta'.
   2.  Fanno  parte dei consorzi di bonifica i proprietari pubblici e
privati  dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonche' i
conduttori  singoli o associati che per legge, per statuto consortile
o  per  contratto sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui
all'art. 90.
   3.  L'istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia
e  di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione e i consorzi di
miglioramento  fondiario  operanti  all'interno  dei  comprensori  di
bonifica  e  non  disciolti  in applicazione della legge regionale 26
novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), ma comporta
per  questi  l'obbligo  di  non realizzare opere incompatibili con le
previsioni  del  piano  comprensoriale di bonifica e di effettuare le
opere  di  loro  competenza  individuate dal piano stesso e ammesse o
ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 95. Qualora il consorzio
di  irrigazione  o di miglioramento fondiario non adempia ai suddetti
obblighi, il consorzio di bonifica esercita il potere di sostituzione
con  facolta'  di  rivalsa  di  ogni  spesa  a  carico  del  soggetto
inadempiente.
   4.  Presso ciascun consorzio e' istituito il catasto consortile al
fine  di  individuare  tutti  gli  immobili  situati  nell'ambito del
comprensorio.  Nel  catasto  consortile  sono  registrate per ciascun
immobile   la   titolarita'  della  proprieta',  nonche'  l'eventuale
titolarita' di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi
del comma 2, abbiano obblighi di contribuenza sono parimenti iscritti
al  catasto consortile. Le modalita' di tenuta del catasto consortile
sono stabilite con regolamento regionale.
   5.  I  consorzi  di bonifica esercitano, a decorrere dalla data di
pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, le
funzioni  e  i  poteri  di consorzi per le opere di quarta, di quinta
categoria  e  quelle non classificate che interessano il comprensorio
consortile.  A  tal  fine la Regione promuove la riforma dei consorzi
idraulici esistenti ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regio decreto
25  luglio  1904,  n.  523  (Testo  unico delle disposizioni di legge
intorno  alle  opere idrauliche delle diverse categorie). In tal caso
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.
   6. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n.
520  (Soppressione  dei  consorzi  idraulici  di  terza  categoria) i
consorzi  di  bonifica  esercitano le funzioni dei soppressi consorzi
idraulici   di   terza   categoria  riferite  ai  corsi  d'acqua  che
interessano il comprensorio consortile.
   7.  La  Giunta  regionale,  anche  su  richiesta  dei  consorzi di
bonifica  territorialmente  interessati,  puo' costituire consorzi di
bonifica  di secondo grado tra distinti consorzi di bonifica, qualora
sussistano   interessi   comuni   a   piu'  comprensori.  Nell'organo
amministrativo  dell'ente di secondo grado i consorzi aderenti devono
essere   adeguatamente   rappresentati   in  base  ai  criteri  della
superficie   territoriale,   del  numero  di  utenti  e  dell'entita'
complessiva  della  contribuenza. Il consorzio di bonifica di secondo
grado puo' deliberare l'ammissione anche di altri soggetti pubblici e
privati   che   abbiano   interesse  a  garantire  l'esercizio  delle
derivazioni  da  invasi  o  da aste fluviali e a realizzare e gestire
opere  e  servizi  comuni  di  interesse  intercomprensoriale  aventi
finalita'  a  carattere  plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di
secondo grado puo' inserire nei propri organi collegiali una adeguata
rappresentanza dei soggetti pubblici e privati.
   8. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla
normativa riguardante i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.