Art. 80.
Funzioni dei consorzi di bonifica
1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalita' di
cui all'art. 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di
competenza le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche
di bonifica di cui all'art. 77 avute in concessione dalla Regione;
b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di
produzione di energia elettrica nei canali consortili e
approvvigionamento di imprese produttive e attivita' civili con le
acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la
restituzione delle acque e siano compatibili con le successive
utilizzazioni;
c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso
appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e
paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento
delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima,
della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai
sensi di quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del decreto
legislativo n. 152/2006;
d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle
calamita' naturali mediante interventi di ripristino delle opere di
bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e
di ripristino ambientale;
e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalita'
di cui all'art. 76, anche tramite associazioni di consorzi
riconosciute dalla Regione, di attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la
tutela del territorio rurale, nonche' di attivita' di informazione e
formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la
bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
f) espressione del parere sulle domande di concessione di
derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio,
nonche' del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'art. 36
della legge regionale n. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la
disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia
secondo uno specifico regolamento regionale.
2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire
strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonche' opere di
protezione civile e opere di navigazione. Possono altresi' esercitare
ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla
conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello
spazio rurale nonche' alla tutela e gestione delle risorse idriche
attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e
dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della
Regione, dell'autorita' di bacino, delle province e dei comuni
nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono
funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di
bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte
dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di
irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti
nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli
interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte
degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati
con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale
a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il
funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli
inadempienti.
4. I consorzi provvedono altresi':
a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni
previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei
consorzi di bonifica;
c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali
attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'art. 85,
comma 5.
5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione
con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione
di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del
reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la
salvaguardia del territorio rurale.
6. I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione
ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora
la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica
di secondo grado.