Art. 80.

                  Funzioni dei consorzi di bonifica



   1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalita' di
cui   all'art.   76,   esercitano  nell'ambito  del  comprensorio  di
competenza le seguenti funzioni:
    a)  progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche
di bonifica di cui all'art. 77 avute in concessione dalla Regione;
    b)   progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  impianti  di
produzione   di   energia   elettrica   nei   canali   consortili   e
approvvigionamento  di  imprese  produttive e attivita' civili con le
acque   fluenti   nei   canali  stessi  per  usi  che  comportino  la
restituzione  delle  acque  e  siano  compatibili  con  le successive
utilizzazioni;
    c)   promozione,   realizzazione  e  concorso,  anche  attraverso
appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e
paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento
delle  acque,  anche  al  fine della utilizzazione irrigua e plurima,
della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  144,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 152/2006;
    d)  realizzazione  di  opere  di  prevenzione  e protezione dalle
calamita'  naturali  mediante interventi di ripristino delle opere di
bonifica  e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e
di ripristino ambientale;
    e)  attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalita'
di   cui   all'art.   76,  anche  tramite  associazioni  di  consorzi
riconosciute  dalla  Regione,  di  attivita'  di  studio,  ricerca  e
sperimentazione  di  interesse  per  la  bonifica, l'irrigazione e la
tutela  del territorio rurale, nonche' di attivita' di informazione e
formazione  degli  utenti  e  di diffusione delle conoscenze circa la
bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
    f)  espressione  del  parere  sulle  domande  di  concessione  di
derivazione  di  acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio,
nonche'  del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'art. 36
della  legge  regionale  n.  8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la
disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
    g)  attuazione  degli  interventi di competenza anche in economia
secondo uno specifico regolamento regionale.
   2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire
strade,   acquedotti   ed   elettrodotti  rurali,  nonche'  opere  di
protezione civile e opere di navigazione. Possono altresi' esercitare
ogni  altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla
conservazione  dinamica  e  alla  valorizzazione  del sistema e dello
spazio  rurale  nonche'  alla tutela e gestione delle risorse idriche
attribuito  dalla  normativa  vigente, dagli atti di programmazione e
dai  provvedimenti  di  finanziamento  di  opere  e  di servizi della
Regione,  dell'autorita'  di  bacino,  delle  province  e  dei comuni
nell'ambito delle rispettive competenze.
   3.  Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono
funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di
bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte
dei  consorzi  di  miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di
irrigazione  e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti
nel  rispettivo  comprensorio.  In  caso  di mancata esecuzione degli
interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte
degli  interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati
con  decreto del competente direttore generale della Giunta regionale
a  eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il
funzionamento   dei   sistemi  irrigui,  con  spese  a  carico  degli
inadempienti.
   4. I consorzi provvedono altresi':
    a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
    b)   all'accertamento   e  alla  contestazione  delle  violazioni
previste  dalle  norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei
consorzi di bonifica;
    c)  al  rilascio  delle  concessioni  relative  ai beni demaniali
attinenti  alla  bonifica,  come  individuati  ai sensi dell'art. 85,
comma 5.
   5.  I  consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione
con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione
di  opere  pubbliche,  per la tenuta del catasto, per la gestione del
reticolo  idrico  minore  e,  in  genere,  per la valorizzazione e la
salvaguardia del territorio rurale.
   6. I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione
ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora
la  Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica
di secondo grado.