Art. 82. Organi 1. Sono organi del consorzio di bonifica: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il revisore dei conti. 2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni. Con apposito regolamento regionale e' disciplinato il procedimento elettorale, garantendo: a) il carattere associativo dei consorzi; b) l'elezione da parte dei contribuenti del consiglio di amministrazione; c) la partecipazione delle minoranze al consiglio di amministrazione; d) l'elezione del presidente da parte del consiglio di amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti; e) la designazione di rappresentanti dei comuni e delle province nel consiglio di amministrazione. 3. La Giunta regionale, per i consorzi autorizzati ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'art. 80, comma 6, nomina un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. 4. La Giunta regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado il revisore dei conti, iscritto nel registro dei revisori contabili, con compiti di controllo gestionale e finanziario e di legittimita' secondo le modalita' stabilite dalle direttive regionali. Il revisore e' nominato per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale; lo stesso puo' essere revocato con atto motivato della Giunta regionale.