Art. 82.
Organi
1. Sono organi del consorzio di bonifica:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni. Con
apposito regolamento regionale e' disciplinato il procedimento
elettorale, garantendo:
a) il carattere associativo dei consorzi;
b) l'elezione da parte dei contribuenti del consiglio di
amministrazione;
c) la partecipazione delle minoranze al consiglio di
amministrazione;
d) l'elezione del presidente da parte del consiglio di
amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti;
e) la designazione di rappresentanti dei comuni e delle province
nel consiglio di amministrazione.
3. La Giunta regionale, per i consorzi autorizzati ad assumere le
funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'art. 80,
comma 6, nomina un proprio rappresentante nel consiglio di
amministrazione.
4. La Giunta regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica e
di miglioramento fondiario di secondo grado il revisore dei conti,
iscritto nel registro dei revisori contabili, con compiti di
controllo gestionale e finanziario e di legittimita' secondo le
modalita' stabilite dalle direttive regionali. Il revisore e'
nominato per un periodo corrispondente al mandato degli organi
elettivi o del commissario regionale; lo stesso puo' essere revocato
con atto motivato della Giunta regionale.