Art. 82.

                               Organi



   1. Sono organi del consorzio di bonifica:
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il presidente;
    c) il revisore dei conti.
   2.  Gli  organi  del  consorzio  durano in carica cinque anni. Con
apposito   regolamento  regionale  e'  disciplinato  il  procedimento
elettorale, garantendo:
    a) il carattere associativo dei consorzi;
    b)   l'elezione  da  parte  dei  contribuenti  del  consiglio  di
amministrazione;
    c)   la   partecipazione   delle   minoranze   al   consiglio  di
amministrazione;
    d)   l'elezione   del   presidente  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti;
    e)  la designazione di rappresentanti dei comuni e delle province
nel consiglio di amministrazione.
   3.  La Giunta regionale, per i consorzi autorizzati ad assumere le
funzioni  dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'art. 80,
comma   6,   nomina   un  proprio  rappresentante  nel  consiglio  di
amministrazione.
   4.  La Giunta regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica e
di  miglioramento  fondiario  di secondo grado il revisore dei conti,
iscritto   nel  registro  dei  revisori  contabili,  con  compiti  di
controllo  gestionale  e  finanziario  e  di  legittimita' secondo le
modalita'   stabilite  dalle  direttive  regionali.  Il  revisore  e'
nominato  per  un  periodo  corrispondente  al  mandato  degli organi
elettivi  o del commissario regionale; lo stesso puo' essere revocato
con atto motivato della Giunta regionale.