Art. 83.

   Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria



   1.  La  struttura  organizzativa  degli  uffici  del  consorzio e'
individuata  dal  piano  di  organizzazione  dei  servizi  consortili
deliberato dal consiglio di amministrazione.
   2.  La gestione amministrativa e' attribuita al direttore, assunto
esclusivamente  con  contratto  a  tempo  determinato  secondo quanto
previsto  dall'art.  10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre
2001,   n.   368  (Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
all'accordo   quadro   sul   lavoro   a  tempo  determinato  concluso
dall'UNICE,  dal CEEP e dal CES) e della contrattazione collettiva di
categoria,   per  periodi  non  eccedenti  il  mandato  elettivo  del
consiglio  di  amministrazione.  Il direttore esercita, in attuazione
dei  provvedimenti  assunti  dagli organi, la gestione amministrativa
attraverso gli uffici.
   3.  Le  funzioni  di ufficiale rogante degli atti di interesse dei
consorzi   di   bonifica   possono   essere   conferite,   con   atto
dell'amministrazione  consortile,  a funzionari appartenenti all'area
amministrativa  in  servizio presso i consorzi medesimi e in possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente.
   4.  L'organizzazione  e  la  gestione  contabile  e finanziaria si
ispirano ai principi di efficacia e di efficienza, il cui rispetto e'
verificato  mediante  azioni  di  monitoraggio.  A tal fine la Giunta
regionale  approva  lo schema di bilancio e lo schema dei regolamenti
di  contabilita' e gestione del servizio di economato, cui i consorzi
di bonifica sono tenuti ad adeguarsi.
   5.  I  consorzi  adottano,  entro  i  termini  e  con le modalita'
stabiliti  dagli  statuti,  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno
successivo   e   il   conto  consuntivo  nel  rispetto  dei  principi
dell'annualita',  dell'universalita',  dell'integrita' e del pareggio
economico e finanziario.