Art. 84.

        Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado



   1.  Tra  i  consorzi  di  irrigazione e di miglioramento fondiario
operanti all'interno di un comprensorio omogeneo, delimitato ai sensi
dell'art. 78 sotto il profilo idrografico e idraulico, in cui non sia
gia'  stato  costituito  un  consorzio  di  bonifica che operi su una
superficie   corrispondente   almeno  al  10  per  cento  dell'intero
comprensorio,  al  fine  di  rendere  piu'  organici e coordinati gli
interventi   dell'attivita'   irrigua,   puo'  essere  costituito  un
consorzio  di  miglioramento fondiario di secondo grado, disciplinato
dall'art. 863 del codice civile, in quanto applicabile.
   2. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1
puo'  essere  assunta dai soggetti interessati nonche' dalla Regione.
La  Giunta  regionale  delibera la costituzione di tali consorzi e ne
approva  gli  statuti,  elaborati  in base alle linee guide approvate
dalla  Giunta  regionale cui gli stessi devono adeguarsi. Gli statuti
definiscono   i  compiti,  le  finalita',  la  natura  giuridica,  la
composizione degli organi e le norme di funzionamento.
   3.   I  consorzi  di  miglioramento  fondiario  di  secondo  grado
esercitano, nell'ambito dei piani di riordino irriguo, la funzione di
vigilanza  e  coordinamento  dell'attivita' dei consorzi che ne fanno
parte  e possono altresi' stipulare apposite convenzioni con gli enti
locali per la gestione del reticolo minore.