Art. 84. Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado 1. Tra i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti all'interno di un comprensorio omogeneo, delimitato ai sensi dell'art. 78 sotto il profilo idrografico e idraulico, in cui non sia gia' stato costituito un consorzio di bonifica che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell'intero comprensorio, al fine di rendere piu' organici e coordinati gli interventi dell'attivita' irrigua, puo' essere costituito un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, disciplinato dall'art. 863 del codice civile, in quanto applicabile. 2. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1 puo' essere assunta dai soggetti interessati nonche' dalla Regione. La Giunta regionale delibera la costituzione di tali consorzi e ne approva gli statuti, elaborati in base alle linee guide approvate dalla Giunta regionale cui gli stessi devono adeguarsi. Gli statuti definiscono i compiti, le finalita', la natura giuridica, la composizione degli organi e le norme di funzionamento. 3. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esercitano, nell'ambito dei piani di riordino irriguo, la funzione di vigilanza e coordinamento dell'attivita' dei consorzi che ne fanno parte e possono altresi' stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore.