Art. 84.
Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado
1. Tra i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario
operanti all'interno di un comprensorio omogeneo, delimitato ai sensi
dell'art. 78 sotto il profilo idrografico e idraulico, in cui non sia
gia' stato costituito un consorzio di bonifica che operi su una
superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell'intero
comprensorio, al fine di rendere piu' organici e coordinati gli
interventi dell'attivita' irrigua, puo' essere costituito un
consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, disciplinato
dall'art. 863 del codice civile, in quanto applicabile.
2. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1
puo' essere assunta dai soggetti interessati nonche' dalla Regione.
La Giunta regionale delibera la costituzione di tali consorzi e ne
approva gli statuti, elaborati in base alle linee guide approvate
dalla Giunta regionale cui gli stessi devono adeguarsi. Gli statuti
definiscono i compiti, le finalita', la natura giuridica, la
composizione degli organi e le norme di funzionamento.
3. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado
esercitano, nell'ambito dei piani di riordino irriguo, la funzione di
vigilanza e coordinamento dell'attivita' dei consorzi che ne fanno
parte e possono altresi' stipulare apposite convenzioni con gli enti
locali per la gestione del reticolo minore.