Art. 85.
Demanio regionale
1. La Regione, contestualmente al provvedimento di affidamento in
concessione dell'esecuzione delle opere di cui all'art. 77, che
entrano a far parte del demanio regionale, dispone a favore dei
consorzi di bonifica manutentori la costituzione del diritto d'uso
sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o
dell'eventuale provvedimento di esproprio.
2. I diritti di servitu' costituiti per l'esecuzione di opere in
tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale.
3. Su iniziativa dei proprietari possono essere trasferite al
demanio regionale le opere di bonifica ricadenti nel territorio
regionale di proprieta' dei consorzi di bonifica o degli enti cui
sono subentrati nelle funzioni i consorzi stessi, che mantengono
sulle anzidette opere il diritto d'uso.
4. La Giunta regionale approva il regolamento consortile per il
rilascio delle concessioni di cui all'art. 80, comma 4, lettera c),
determinando le modalita' di adeguamento delle stesse.
5. La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza
dei consorzi. di bonifica e approva il regolamento di polizia
idraulica. Le violazioni al regolamento sono punite con la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro
1.200,00. Sui contravventori grava altresi' l'obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi.
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5 si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del regio
decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del
testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio
1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni
paludosi).