Art. 85.

                          Demanio regionale



   1.  La Regione, contestualmente al provvedimento di affidamento in
concessione  dell'esecuzione  delle  opere  di  cui  all'art. 77, che
entrano  a  far  parte  del  demanio  regionale, dispone a favore dei
consorzi  di  bonifica  manutentori la costituzione del diritto d'uso
sulle   opere  eseguite,  a  decorrere  dalla  data  del  collaudo  o
dell'eventuale provvedimento di esproprio.
   2.  I  diritti di servitu' costituiti per l'esecuzione di opere in
tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale.
   3.  Su  iniziativa  dei  proprietari  possono essere trasferite al
demanio  regionale  le  opere  di  bonifica  ricadenti nel territorio
regionale  di  proprieta'  dei  consorzi di bonifica o degli enti cui
sono  subentrati  nelle  funzioni  i  consorzi stessi, che mantengono
sulle anzidette opere il diritto d'uso.
   4.  La  Giunta  regionale approva il regolamento consortile per il
rilascio  delle  concessioni di cui all'art. 80, comma 4, lettera c),
determinando le modalita' di adeguamento delle stesse.
   5.  La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza
dei  consorzi.  di  bonifica  e  approva  il  regolamento  di polizia
idraulica.  Le  violazioni al regolamento sono punite con la sanzione
amministrativa  da  un  minimo  di  euro  200,00 a un massimo di euro
1.200,00.  Sui  contravventori grava altresi' l'obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi.
   6.  Fino  alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma  5  si  applicano le disposizioni di cui al titolo VI del regio
decreto  8  maggio  1904,  n.  368 (Regolamento per la esecuzione del
testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio
1902,  n.  333,  sulle  bonificazioni  delle  paludi  e  dei  terreni
paludosi).