Art. 85. Demanio regionale 1. La Regione, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui all'art. 77, che entrano a far parte del demanio regionale, dispone a favore dei consorzi di bonifica manutentori la costituzione del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell'eventuale provvedimento di esproprio. 2. I diritti di servitu' costituiti per l'esecuzione di opere in tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale. 3. Su iniziativa dei proprietari possono essere trasferite al demanio regionale le opere di bonifica ricadenti nel territorio regionale di proprieta' dei consorzi di bonifica o degli enti cui sono subentrati nelle funzioni i consorzi stessi, che mantengono sulle anzidette opere il diritto d'uso. 4. La Giunta regionale approva il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni di cui all'art. 80, comma 4, lettera c), determinando le modalita' di adeguamento delle stesse. 5. La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi. di bonifica e approva il regolamento di polizia idraulica. Le violazioni al regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. Sui contravventori grava altresi' l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. 6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).