Art. 86.

                   Opere di competenza dei privati



   1.  I privati realizzano nei comprensori di bonifica e irrigazione
tutte  le  opere  minori  necessarie  ai  fini della bonifica secondo
quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile.
   2.  I  privati  possono  affidare  l'esecuzione, la manutenzione e
l'esercizio  delle  opere di cui al comma 1 e quelle di miglioramento
fondiario   e  irriguo  ai  consorzi  di  bonifica,  ai  consorzi  di
miglioramento fondiario e ai consorzi di irrigazione.
   3.  In  caso  di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione
delle   opere  previste  dalla  pianificazione  di  cui  al  comma  1
l'esecuzione  delle  opere  e'  affidata  ai consorzi di bonifica con
decreto  del competente direttore generale della Giunta regionale che
fissa il termine di completamento dei lavori.
   4. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 3 sono
a  carico dei proprietari privati dei fondi su cui insistono le opere
in  rapporto  ai  benefici  conseguiti.  La  Regione  puo'  concedere
contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile.