Art. 86. Opere di competenza dei privati 1. I privati realizzano nei comprensori di bonifica e irrigazione tutte le opere minori necessarie ai fini della bonifica secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile. 2. I privati possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1 e quelle di miglioramento fondiario e irriguo ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario e ai consorzi di irrigazione. 3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 1 l'esecuzione delle opere e' affidata ai consorzi di bonifica con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale che fissa il termine di completamento dei lavori. 4. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 3 sono a carico dei proprietari privati dei fondi su cui insistono le opere in rapporto ai benefici conseguiti. La Regione puo' concedere contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile.