Art. 155 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
    1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge sono o restano abrogate le seguenti leggi: 
      a) la legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12  (Ristrutturazione
dei mercati all'ingrosso); 
      b) la legge regionale 29  agosto  1988,  n.  45  (Promozione  e
disciplina dei centri integrati all'ingrosso non alimentare); 
      c) la legge regionale 14 luglio 1999, n. 14 (Norme  in  materia
di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
114 'Riforma della disciplina relativa al settore  del  commercio,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
      d)  la  legge  regionale  21  marzo  2000,  n.  13  (Interventi
regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole  e  medie
imprese commerciali); 
      e) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di
commercio al dettaglio su aree pubbliche); 
      f) la legge regionale 3 aprile 2000, n.  22  (Disciplina  delle
vendite straordinarie  e  disposizioni  in  materia  di  orari  degli
esercizi commerciali); 
      g) la legge  regionale  25  novembre  2002,  n.  27  (Normativa
sull'occupazione  abusiva  del  suolo  pubblico  per   le   attivita'
commerciali non autorizzate); 
      h) la legge regionale 10 dicembre 2002,  n.  30  (Promozione  e
sviluppo del sistema fieristico lombardo); 
      i) la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande); 
      j) la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per  la
razionalizzazione e  l'ammodernamento  della  rete  distributiva  dei
carburanti); 
      k) la legge regionale 28 ottobre 2004, n.  29  (Modifica  della
L.R.  3  aprile  2000,  n.  22  "Attuazione  dell'art.  15   (vendite
straordinarie) del d.lgs.  31  marzo  1998,  n.  114  'Riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio, a  norma  dell'art.  4,
comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59''); 
      l) la legge regionale  23  maggio  2006,  n.  11  (Modifiche  e
integrazioni alle leggi regionali in materia di  commercio,  fiere  e
mercati); 
      m) la legge regionale 28 novembre 2007,  n.  30  (Normativa  in
materia di orari degli esercizi commerciali); 
      n) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 8 (Normativa in materia
di commercio al dettaglio su aree pubbliche); 
      o) la legge regionale  7  agosto  2008,  n.  25  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004,  n.  24  Disciplina
per la razionalizzazione e l'ammodernamento della  rete  distributiva
dei carburanti); 
      p) la legge regionale 29 giugno 2009, n. 9  (Modifica  a  leggi
regionali e altre disposizioni in materia di attivita' commerciali); 
    2. Sono o restano altresi' abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) l'articolo 40 della legge regionale 21 agosto  1981,  n.  50
(Rifinanziamento e modifiche di leggi  regionali  in  attuazione  del
bilancio pluriennale 1981-1983); 
      b) i commi 2 e 3, dell'articolo  2,  della  legge  regionale  3
aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli
indirizzi    contenuti    nel     documento     di     programmazione
economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001); 
      c)  le  lettere  a),  b),  c),  d),  e),  f)  e  g),  comma  5,
dell'articolo 2, della legge regionale 22 luglio 2002, n.  15  (Legge
di  semplificazione  2001.   Semplificazione   legislativa   mediante
abrogazione  di  leggi  regionali.  Interventi   di   semplificazione
amministrativa e delegificazione); 
      d) la  lettera  a),  comma  7,  dell'articolo  2,  della  legge
regionale 20 dicembre  2002,  n.  32  (Disposizioni  legislative  per
l'attuazione del documento  di  programmazione  economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della  legge  regionale  31
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure  della  programmazione,  sul
bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2003); 
      e)  la  lettera  a),  comma  1,  dell'articolo  5  della  legge
regionale 18 giugno 2003,  n.  8  (Modifiche  a  leggi  regionali  in
materia di assetto istituzionale e sviluppo economico); 
      f) la  lettera  a),  comma  3,  dell'articolo  2,  della  legge
regionale 22 dicembre  2003,  n.  27  (Disposizioni  legislative  per
l'attuazione del documento  di  programmazione  economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'articolo 9  ter  della  legge  regionale  31
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure  della  programmazione,  sul
bilancio e sulla contabilita' della regione) - Collegato 2004); 
      g) gli articoli 6, 7, 8 e la lettera a), comma 1, dell'articolo
9 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 10, della  legge  regionale
24 marzo 2004, n. 5  (Modifiche  a  leggi  regionali  in  materia  di
organizzazione,   sviluppo   economico   e   territorio.    Collegato
ordinamentale 2004); 
      h) l'articolo 3 della legge regionale  5  maggio  2004,  n.  11
(Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia); 
      i) le lettere a) e b), comma 8, dell'articolo  1,  della  legge
regionale 5 maggio 2004,  n.  12  (Modifiche  a  leggi  regionali  in
materia di potesta' regolamentare); 
      j) la  lettera  a),  comma  3,  dell'articolo  7,  della  legge
regionale  3  agosto  2004,  n.  19  (Assestamento  al  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale  2004/2006  a
legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di  variazione
con modifiche di leggi regionali); 
      k) le lettere a) e b), comma 1, e le lettere a), b), c), d)  ed
e), comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8  febbraio  2005,
n. 6 (Interventi  normativi  per  l'attuazione  della  programmazione
regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative  -
Collegato ordinamentale 2005); 
      l) le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2,  dell'articolo  29
della  legge  regionale  11  dicembre  2006,  n.  24  (Norme  per  la
prevenzione e la riduzione delle  emissioni  in  atmosfera  a  tutela
della salute e dell'ambiente); 
      m) la lettera a), comma 1, la lettera a), comma 2,  la  lettera
a), comma 3, le lettere a), b) e c), comma 5, la lettera a), comma 6,
dell'articolo  2  della  legge  regionale  27  febbraio  2007,  n.  5
(Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale
e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato
ordinamentale 2007); 
      n)  la  lettera  a),  comma  6,  dell'articolo  1  della  legge
regionale 18  giugno  2008,  n.  17  (Assestamento  al  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale  2008/2010  a
legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di  variazione
con modifiche di leggi regionali). 
    3. Sono fatti salvi gli effetti  prodotti  dalle  leggi  e  dalle
disposizioni abrogate dal presente  articolo;  permangono  e  restano
efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. 
    4. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni di  cui
ai commi 1 e 2 si intendono fatti al presente testo unico.