Art. 155 Abrogazioni e disposizioni finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi: a) la legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12 (Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso); b) la legge regionale 29 agosto 1988, n. 45 (Promozione e disciplina dei centri integrati all'ingrosso non alimentare); c) la legge regionale 14 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); d) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali); e) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche); f) la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali); g) la legge regionale 25 novembre 2002, n. 27 (Normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attivita' commerciali non autorizzate); h) la legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo); i) la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande); j) la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti); k) la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 29 (Modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 "Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59''); l) la legge regionale 23 maggio 2006, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati); m) la legge regionale 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali); n) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 8 (Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche); o) la legge regionale 7 agosto 2008, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti); p) la legge regionale 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attivita' commerciali); 2. Sono o restano altresi' abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 40 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981-1983); b) i commi 2 e 3, dell'articolo 2, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001); c) le lettere a), b), c), d), e), f) e g), comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione); d) la lettera a), comma 7, dell'articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2003); e) la lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico); f) la lettera a), comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione) - Collegato 2004); g) gli articoli 6, 7, 8 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 9 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004); h) l'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia); i) le lettere a) e b), comma 8, dell'articolo 1, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potesta' regolamentare); j) la lettera a), comma 3, dell'articolo 7, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); k) le lettere a) e b), comma 1, e le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005); l) le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2, dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente); m) la lettera a), comma 1, la lettera a), comma 2, la lettera a), comma 3, le lettere a), b) e c), comma 5, la lettera a), comma 6, dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007); n) la lettera a), comma 6, dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali). 3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. 4. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono fatti al presente testo unico.