Art. 131. Competenze regionali e comunali 1. Con riguardo ai beni ed alle localita' sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, rimangono di competenza regionale: a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 mc; con una volumetria superiore a 5.000 mc nei Comuni con piu' di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 mc in tutti gli altri Comuni della regione; a tal fine la popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale; b) le autorizzazioni relative ad opere infrastrutturali e ad interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua; c) il parere di cui all'articolo 12- bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13; d) il parere di cui al comma 4; e) le ordinanze di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativamente ai lavori intrapresi all'infuori delle localita' vincolate ai sensi dei succitati articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza; f) le prescrizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; g) i pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettera e), sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva per i beni ambientali. 3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 sono emanati dal Direttore regionale della pianificazine territoriale, previo parere della Commissione consultiva per i beni ambientali. 4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui agli articoli 5, 23 e 24 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora riguardino i beni e le localita' di cui al comma 1, sono previamente sottoposti al parere vincolante del Direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale vi provvede sentita la Commissione consultiva per i beni ambientali di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29. 5. Il parere di cui al comma 4 e' vincolante; le eventuali prescrizioni in esso contenute sono recepite nel provvedimento di approvazione di cui al comma 4 che sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 6. I provvedimenti di approvazione di cui al comma 4 sono trasmessi al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 7. Con riguardo ai beni ed alle localita' di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni. 8. Fra le autorizzazioni suindicate si intendono comprese quelle previste dall'articolo 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 9. Le autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal Sindaco, previo parere della Commissione edilizia cosi' come integrata secondo il disposto dell'articolo 133 e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa sollecitamente alla Direzione regionale della pianificazione territoriale ed al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.