Art. 131.
                   Competenze regionali e comunali
 
   1. Con riguardo ai beni ed alle localita'  sottoposti  al  vincolo
delle bellezze naturali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29
giugno  1939, n. 1497 e dell'articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1985, n. 431, rimangono di competenza regionale:
    a)  le autorizzazioni relative a nuovi edifici con una volumetria
superiore, nei comuni di  Trieste,  Udine,  Pordenone  e  Gorizia,  a
10.000  mc;  con  una  volumetria superiore a 5.000 mc nei Comuni con
piu' di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a  1.500  mc  in
tutti  gli  altri  Comuni della regione; a tal fine la popolazione e'
determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
    b) le autorizzazioni relative  ad  opere  infrastrutturali  e  ad
interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua;
     c)  il  parere di cui all'articolo 12- bis della legge regionale
18 agosto 1986, n. 35, come  inserito  dall'articolo  7  della  legge
regionale 2 aprile 1991, n. 13;
    d) il parere di cui al comma 4;
    e) le ordinanze di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1939,
n.   1497,  relativamente  ai  lavori  intrapresi  all'infuori  delle
localita' vincolate ai sensi dei succitati articoli 1 e 2 della legge
29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 82, quinto comma, del  D.P.R.
24   luglio   1977,   n.  616,  nonche'  a  quelli  intrapresi  senza
l'autorizzazione di propria competenza;
    f) le prescrizioni di cui all'articolo 11 della legge  29  giugno
1939, n. 1497;
    g)  i pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.
   2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettera e),  sono  emanati
dalla  Giunta  regionale,  previo parere della Commissione consultiva
per i beni ambientali.
   3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
sono   emanati   dal   Direttore   regionale   della    pianificazine
territoriale,  previo  parere della Commissione consultiva per i beni
ambientali.
   4. I provvedimenti di approvazione dei  progetti  di  impianti  di
smaltimento  dei rifiuti, di cui agli articoli 5, 23 e 24 della legge
regionale 7 settembre 1987,  n.  30  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  qualora  riguardino  i  beni  e le localita' di cui al
comma  1,  sono  previamente  sottoposti  al  parere  vincolante  del
Direttore  regionale  della  pianificazione territoriale, il quale vi
provvede  sentita  la Commissione consultiva per i beni ambientali di
cui all'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.
   5. Il parere di  cui  al  comma  4  e'  vincolante;  le  eventuali
prescrizioni  in  esso  contenute  sono recepite nel provvedimento di
approvazione di cui al comma 4 che  sostituisce  l'autorizzazione  di
cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   6.  I  provvedimenti  di  approvazione  di  cui  al  comma  4 sono
trasmessi al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi  e
per  gli  effetti  dell'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
   7. Con riguardo ai beni ed alle localita' di cui al  comma  1,  le
autorizzazioni  per  gli  interventi diversi da quelli considerati ai
precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni.
   8. Fra le autorizzazioni suindicate si intendono  comprese  quelle
previste dall'articolo 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   9.  Le  autorizzazioni  di  cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal
Sindaco,  previo  parere  della  Commissione  edilizia   cosi'   come
integrata secondo il disposto dell'articolo 133 e copia delle stesse,
unitamente  agli  elaborati  progettuali, va trasmessa sollecitamente
alla Direzione regionale  della  pianificazione  territoriale  ed  al
Ministero  per  i  beni  culturali  ed  ambientali ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio  1977,  n.
616.