Art. 132.
   Opera da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici
 
   1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82, decimo comma,
del D.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616,  con  riguardo  alle  opere  da
eseguirsi  da parte di Amministrazioni statali, le autorizzazioni che
riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni
ed enti pubblici rimangono di competenza regionale.