Art. 132. Opera da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni statali, le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici rimangono di competenza regionale.