Art. 133.
          Integrazione delle commissioni edilizie comunali
 
   1. Per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Titolo,  i
Comuni  sono  tenuti  ad  adottare  entro  trenta giorni, qualora non
avessero  gia'  provveduto,  una  variante  al  regolamento  edilizio
vigente  per  l'integrazione  della  composizione  della  Commissione
edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela  ambientale
e paesaggistica, in numero da uno a tre.