Art. 133. Integrazione delle commissioni edilizie comunali 1. Per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Titolo, i Comuni sono tenuti ad adottare entro trenta giorni, qualora non avessero gia' provveduto, una variante al regolamento edilizio vigente per l'integrazione della composizione della Commissione edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre.