Art. 134.
         Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti
 
   1.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 82, terzo comma,
del D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  l'Amministrazione  regionale
provvede alla ricognizione degli effetti prodotti dai vincoli e posti
ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, al  fine  di  apportarvi  eventuali  modificazioni  ed
integrazioni.
   2.  Per le operazioni di ricognizione ed aggiornamento dei vincoli
suindicati, l'Amministrazione regionale puo' avvalersi  del  supporto
tecnico  di esperti esterni, previa stipulazione di contratti d'opera
professionale.