Art. 134. Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 82, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'Amministrazione regionale provvede alla ricognizione degli effetti prodotti dai vincoli e posti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al fine di apportarvi eventuali modificazioni ed integrazioni. 2. Per le operazioni di ricognizione ed aggiornamento dei vincoli suindicati, l'Amministrazione regionale puo' avvalersi del supporto tecnico di esperti esterni, previa stipulazione di contratti d'opera professionale.