Art. 135. Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e localita' sottoposti a vincolo paesaggistico 1. Fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, e all'articolo 45, comma 6, le varianti agli strumenti urbanistici generali e agli strumeni urbanistici attuativi, di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, nei quali siano compresi beni e localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, rimangono soggetti alle procedure e modalita' di approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previa assunzione da parte del Comune, successivamente all'adozione dello strumento urbanistico, del parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale, da esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 90 giorni; il predetto parere ha effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.