Art. 135.
   Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici
   riguardanti beni e localita' sottoposti a vincolo paesaggistico
 
   1. Fino a quando  non  avranno  effetto  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  32,  comma  4,  e all'articolo 45, comma 6, le varianti
agli strumenti  urbanistici  generali  e  agli  strumeni  urbanistici
attuativi,  di  cui  agli  articoli  41 e 43 della legge regionale 24
luglio 1982, n.  45,  nei  quali  siano  compresi  beni  e  localita'
sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939,
n.   1497,   rimangono   soggetti   alle  procedure  e  modalita'  di
approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della  legge  regionale
24  luglio  1982,  n.  45,  previa  assunzione  da  parte del Comune,
successivamente all'adozione dello strumento urbanistico, del  parere
della   competente   sezione   del  Comitato  tecnico  regionale,  da
esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo  16,
comma terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di
90  giorni;  il  predetto  parere ha effetti vincolanti limitatamente
alle previsioni riguardanti i  beni  e  le  localita'  sottoposti  al
vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.