Art. 137.
            Interventi negli ambiti di tutela ambientale
                        e nei parchi naturali
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  quinto  comma,  lettera   f),
dell'articolo  82  del  D.P.R.  24  luglio 1977, n. 616, per parchi e
riserve regionali si intendono le zone all'interno dei perimetri  dei
parchi  naturali e degli ambiti di tutela ambientale, individuati dal
Piano urbanistico regionale e dagli  strumenti  urbanistici  generali
adeguati alle previsioni dello stesso Piano.
   2.  Fermo  restando  quanto disposto dall'articolo 22, all'interno
dei parchi e delle riserve regionali le autorizzazioni  e  gli  altri
provvedimenti  previsti  dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono di
competenza della  Regione  e  dei  Comuni,  secondo  quanto  disposto
all'articolo 131.
   3.   Nelle   aree   di   cui   al   comma   1  non  sono  soggetti
all'autorizzazione prevista dall'articolo 7  della  legge  29  giugno
1939, n. 1497;
     a)  gli  interventi  da attuarsi nelle zone omogenee A e B degli
strumenti urbanistici generali adeguati  alla  previsione  del  Piano
urbanistico   regionale   e,   nei  Comuni  sprovvisti  di  strumenti
urbanistici adeguati al predetto Piano, all'interno dei perimetri dei
centri edificati, perimetrati ai sensi dell'articolo 18  della  legge
22 ottobre 1971, n. 865;
     b)  le  operazioni  ammesse  dalle  vigenti  norme  ed attinenti
all'attivita' agricola, al taglio colturale del bosco, al  taglio  di
diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto,
ai   tagli   di   utilizzazione  boschiva,  alla  forestazione,  alla
riforestazione,  agli  interventi  antincendio  e  di  conservazione,
escluse  le  opere  di  difesa forestale e di sistemazione idraulico-
forestale, le piste forestali, le opere di  bonifica  fondiaria,  ivi
compresi i riordini fondiari;
     c) gli interventi da attuarsi sull'esistente che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti.