Art. 137. Interventi negli ambiti di tutela ambientale e nei parchi naturali 1. Ai fini dell'applicazione del quinto comma, lettera f), dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per parchi e riserve regionali si intendono le zone all'interno dei perimetri dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, individuati dal Piano urbanistico regionale e dagli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni dello stesso Piano. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, all'interno dei parchi e delle riserve regionali le autorizzazioni e gli altri provvedimenti previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono di competenza della Regione e dei Comuni, secondo quanto disposto all'articolo 131. 3. Nelle aree di cui al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali adeguati alla previsione del Piano urbanistico regionale e, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al predetto Piano, all'interno dei perimetri dei centri edificati, perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; b) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attivita' agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico- forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari; c) gli interventi da attuarsi sull'esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti.