Art. 138.
                  Annullamento delle autorizzazioni
 
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, l'annullamento  delle  autorizzazioni  rilasciate  deve
essere   emesso   nel  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dal
ricevimento.
   2. L'efficacia delle autorizzazioni rimane comunque sospesa per il
termine di novanta giorni decorrente dall'invio alle  Amministrazioni
cui  compete  il  potere  di  annullamento. La medesima disciplina si
applica ai provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera c)
e d).