Art. 138. Annullamento delle autorizzazioni 1. Ai sensi dell'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'annullamento delle autorizzazioni rilasciate deve essere emesso nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento. 2. L'efficacia delle autorizzazioni rimane comunque sospesa per il termine di novanta giorni decorrente dall'invio alle Amministrazioni cui compete il potere di annullamento. La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera c) e d).