Art. 139.
      Disposizioni transitorie di salvaguardia e di esclusione
 dal vincolo di beni e localita' sottoposti a vincolo paesaggistico
 
   1. La Regione puo' individuare  con  indicazioni  planimetriche  e
catastali,   nell'ambito   delle   zone  elencate  dal  quinto  comma
dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le aree in cui e'
vietata, fino all'approvazione del PTRG ovvero dei PTRP con contenuti
paesistici ed ambientali approvati ai sensi dell'articolo  18,  comma
4,  ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi
opera edilizia,  con  esclusione  degli  interventi  di  manutenzione
ordinaria,  straordinaria,  di  consolidamento  statico e di restauro
conservativo che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e  l'aspetto
esteriore  degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti
avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939,  n.
1497,  e  dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3
giugno 1940, n. 1357.
   2. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua
ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, la  Regione,  fino  all'approvazione  del  PTRG,
determina  quali  corsi  d'acqua  classificati pubblici, ai sensi del
testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  ed  impianti
elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, possano, per
la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o
in  parte,  dal  predetto  vincolo.  Dei predetti corsi d'acqua viene
redatto apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della
Regione.
   3. I provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2  sono  adottati
con  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,  comma 1, della legge
regionale 13 maggio 1988, n. 29.