Art. 139. Disposizioni transitorie di salvaguardia e di esclusione dal vincolo di beni e localita' sottoposti a vincolo paesaggistico 1. La Regione puo' individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le aree in cui e' vietata, fino all'approvazione del PTRG ovvero dei PTRP con contenuti paesistici ed ambientali approvati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357. 2. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione, fino all'approvazione del PTRG, determina quali corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, possano, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo. Dei predetti corsi d'acqua viene redatto apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. 3. I provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.