Art. 140.
                         Rinvio legislativo
 
   1. Qualora leggi e regolamenti regionali facciano riferimento alle
leggi regionali 28 ottobre 1986, n. 42 e 13 dicembre 1989, n. 36,  il
richiamo   si   intende   riferito,   per  quanto  compatibile,  alle
disposizioni del presente Titolo.