Art. 74
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale
1. La giunta provinciale approva, previo parere del consiglio delle
autonomie locali, il regolamento urbanistico-edilizia provinciale,
che, per assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio
provinciale, stabilisce, in forma di testo unico regolamentare, gli
aspetti urbanistici a esso demandati da questa legge e, in
particolare:
a) i parametri edilizi e urbanistici e i metodi per la loro
misurazione;
b) le disposizioni degli standard urbanistici;
c) le disposizioni in materia di parcheggi;
d) le opere di infrastrutturazione del territorio;
e) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree
agricole;
f) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree
produttive del settore secondario;
g) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree
sciabili;
h) le disposizioni in materia di interventi nei campeggi e negli
esercizi ricettivi;
i) le modalita' di presentazione dei progetti;
j) la documentazione da presentare per la domanda di autorizzazione
paesaggistica, del permesso di costruire o da allegare alla SCIA,
distinguendo la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dei
lavori e quella da produrre a fine lavori per il rilascio del
certificato di agibilita';
k) le modalita' di calcolo del contributo di costruzione e gli
aspetti di calcolo del contributo demandati ai regolamenti edilizi;
l) la disciplina attuativa dell'art. 76 in materia di libretto del
fabbricato;
m) le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio
del potere di deroga.
2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale puo' stabilire,
inoltre:
a) ogni altra disposizione necessaria a' specificare quanto
contenuto nelle previsioni di questa legge;
b) disposizioni transitorie, anche per l'applicazione di questa
legge.