Art. 74 
 
            Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 
 
  1. La giunta provinciale approva, previo parere del consiglio delle
autonomie locali, il  regolamento  urbanistico-edilizia  provinciale,
che, per assicurare una disciplina uniforme su  tutto  il  territorio
provinciale, stabilisce, in forma di testo unico  regolamentare,  gli
aspetti  urbanistici  a  esso  demandati  da  questa  legge   e,   in
particolare: 
  a) i parametri edilizi  e  urbanistici  e  i  metodi  per  la  loro
misurazione; 
  b) le disposizioni degli standard urbanistici; 
  c) le disposizioni in materia di parcheggi; 
  d) le opere di infrastrutturazione del territorio; 
  e) le disposizioni in materia  di  interventi  ammessi  nelle  aree
agricole; 
  f) le disposizioni in materia  di  interventi  ammessi  nelle  aree
produttive del settore secondario; 
  g) le disposizioni in materia  di  interventi  ammessi  nelle  aree
sciabili; 
  h) le disposizioni in materia di interventi nei  campeggi  e  negli
esercizi ricettivi; 
  i) le modalita' di presentazione dei progetti; 
  j) la documentazione da presentare per la domanda di autorizzazione
paesaggistica, del permesso di costruire o  da  allegare  alla  SCIA,
distinguendo la documentazione  necessaria  ai  fini  dell'avvio  dei
lavori e quella da  produrre  a  fine  lavori  per  il  rilascio  del
certificato di agibilita'; 
  k) le modalita' di calcolo del  contributo  di  costruzione  e  gli
aspetti di calcolo del contributo demandati ai regolamenti edilizi; 
  l) la disciplina attuativa dell'art. 76 in materia di libretto  del
fabbricato; 
  m) le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio
del potere di deroga. 
  2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale puo'  stabilire,
inoltre: 
  a)  ogni  altra  disposizione  necessaria  a'  specificare   quanto
contenuto nelle previsioni di questa legge; 
  b) disposizioni transitorie, anche  per  l'applicazione  di  questa
legge.