Art. 75
Regolamento edilizio comunale
1. Il regolamento edilizio comunale, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene:
a) le norme d'integrazione delle disposizioni regolamentari
provinciali sull'edilizia sostenibile, la disciplina per il
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante la
definizione di criteri di orientamento degli edifici, schermatura
delle superfici trasparenti, isolamento termico e acustico di
superfici murarie e infissi, dotazione impiantistica basata su fonti
rinnovabili di energia, sistemazione a verde o con superfici drenanti
degli spazi esterni, efficienza e recupero di energia degli impianti
industriali, prescrizioni puntuali per gli spazi dedicati alla
raccolta differenziata dei rifiuti e degli spazi comuni per la
mobilita' sostenibile;
b) le norme igienico-sanitarie d'interesse edilizio;
c) le misure in materia di sicurezza delle canne fumarie;
d) le norme relative alle opere esterne degli edifici, al piano
colore, alla sistemazione e alle caratteristiche delle relative aree
di pertinenza, per migliorare la qualita' insediativa e
architettonica del tessuto urbano;
e) le norme sulla tipologia, i caratteri architettonici, i
materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di
elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di
carattere tecnico tesa alla qualificazione degli interventi di
trasformazione edilizia, per la valorizzazione del paesaggio;
f) la definizione degli standard di abitabilita' degli alloggi e i
parametri minimi per la superficie degli alloggi, anche superiori a
quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia
abitativa pubblica e agevolata;
g) la misura e le modalita' di calcolo e di pagamento del
contributo di costruzione, per gli aspetti non direttamente
disciplinati da questa legge e dal regolamento urbanistico-edilizio
provinciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai
sensi dell'art. 87;
h) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o di altri mezzi
pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati, tenuto
conto dei criteri provinciali adottati per i medesimi interventi;
i) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi;
j) le disposizioni volte ad assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione
compresa l'individuazione cartografica dei siti sensibili, secondo
quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia;
k) l'ordinamento della CEC, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 9, l'individuazione degli interventi di trasformazione
edilizia e urbanistica sottoposti al suo parere e ogni altra
competenza, non di spettanza di altri organi, che si ritiene di
attribuire alla CEC;
l) le ulteriori previsioni necessarie ai fini dell'attuazione di
questa legge.