Art. 76
Finalita' e contenuti del libretto del fabbricato
1. Per attuare una politica di corretta gestione territoriale e di
prevenzione del rischio e' istituito il libretto del fabbricato. Il
libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei
fabbricati a partire dalla loro costruzione, riportando le
modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti,
secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. Il libretto concerne ogni fabbricato, pubblico o
privato, realizzato dopo la data individuata dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale. Il regolamento urbanistico edilizio
provinciale definisce le modalita' di realizzazione del libretto e di
consultazione dello stesso, promuovendo il ricorso a modalita'
informatiche, anche per semplificare l'accesso al libretto da parte
del cittadino, con l'utilizzo di servizi online. Per lo sviluppo e
l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale, i dati
del libretto sono messi a disposizione della Provincia nell'ambito
del SIAT, secondo le modalita' definite dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto del fabbricato e'
tenuto a cura del comune ove e' situato l'immobile.