Art. 104 
 
                     Definizione dell'attivita' 
                         di guida turistica 
 
  1. E' guida turistica  chi,  per  professione,  accompagna  persone
singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le  attrattive
storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonche' le risorse
produttive del territorio. 
  2. L'esercizio della professione e' consentito, ai sensi  dell'art.
3, comma 1, della legge  6  agosto  2013,  n.  97  (Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea  -   Legge   europea   2013),   indipendentemente
dall'ambito territoriale in cui e' stata conseguita l'abilitazione. 
  3. Per l'esercizio dell'attivita' nei siti di particolare interesse
storico, artistico o archeologico di cui al decreto del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del  turismo  7  aprile  2015,  e'
necessario il conseguimento della specifica abilitazione ai sensi del
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo 11 dicembre 2015 (Individuazione dei requisiti necessari  per
l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida  turistica
e procedimento di rilascio dell'abilitazione), adottato in attuazione
dell'art. 3, comma 3, della legge n. 97/2013.