Art. 104 Definizione dell'attivita' di guida turistica 1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonche' le risorse produttive del territorio. 2. L'esercizio della professione e' consentito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui e' stata conseguita l'abilitazione. 3. Per l'esercizio dell'attivita' nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 7 aprile 2015, e' necessario il conseguimento della specifica abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 11 dicembre 2015 (Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione), adottato in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 97/2013.