Art. 105 Esercizio della professione 1. Per l'esercizio della professione di guida turistica e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di istituto secondario di secondo grado; 2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati con regolamento; b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'art. 106. Il possesso del titolo di studio universitario esenta dalla frequenza dei corsi; c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. L'esercizio della professione di guida turistica e' soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'. 3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografi a secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale. 4. La cessazione dell'attivita' di guida turistica e' soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui e' stata presentata la SCIA.