Art. 105 
 
                     Esercizio della professione 
 
  1.  Per  l'esercizio  della  professione  di  guida  turistica   e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
    a) uno dei seguenti titoli di studio: 
      1) diploma di istituto secondario di secondo grado; 
      2) titolo di studio  universitario,  tra  quelli  indicati  con
regolamento; 
    b)  abilitazione  all'esercizio  della  professione,   conseguita
mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e  il
superamento dell'esame di cui all'art. 106. Il possesso del titolo di
studio universitario esenta dalla frequenza dei corsi; 
    c) assenza di condanne penali con sentenza passata  in  giudicato
che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio  della
professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o  che  siano
decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena  e'  stata  scontata  o
che, con  sentenza  passata  in  giudicato,  sia  stata  concessa  la
sospensione condizionale della pena. 
  2. L'esercizio della professione di guida turistica e'  soggetto  a
SCIA da presentarsi, esclusivamente  in  via  telematica,  allo  SUAP
competente  per  il  territorio  nel  quale   si   intende   iniziare
l'attivita'. 
  3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti  di
legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una
tessera di riconoscimento con fotografi a secondo il modello indicato
dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale. 
  4. La cessazione dell'attivita' di guida turistica  e'  soggetta  a
comunicazione da presentare allo SUAP a cui e'  stata  presentata  la
SCIA.