Art. 106 
 
                               Deroghe 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano: 
    a) ai dipendenti di  enti  pubblici  che  svolgono  le  attivita'
disciplinate dalla  presente  legge  per  l'espletamento  di  compiti
istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso  promosse
e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti; 
    b) alle attivita' didattiche svolte da esperti, anche con lezioni
sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado,  o  svolte  nell'ambito  di  corsi  di  formazione  e
iniziative  a  carattere  seminariale,  interattivo  e  laboratoriale
finalizzate all'accrescimento culturale individuale e di gruppo; 
    c) a  chi,  su  incarico  del  comune  e  munito  della  relativa
attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche  di  cui  abbia
notoriamente possesso,  svolga,  volontariamente  e  senza  scopo  di
lucro,   attivita'   divulgativa   del   patrimonio   di    interesse
turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo comune. 
  2. I soggetti che operano in base alle deroghe di cui  al  comma  1
non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.