Art. 106 Deroghe 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano: a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attivita' disciplinate dalla presente legge per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti; b) alle attivita' didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all'accrescimento culturale individuale e di gruppo; c) a chi, su incarico del comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente e senza scopo di lucro, attivita' divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo comune. 2. I soggetti che operano in base alle deroghe di cui al comma 1 non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.