Art. 107 
 
                       Corsi di qualificazione 
 
  1. La Regione riconosce corsi di qualificazione  professionale  per
guida turistica, ai sensi della normativa regionale vigente. 
  2. I corsi di qualificazione assicurano  la  formazione  teorica  e
pratica della guida  turistica  e  si  concludono  con  un  esame  di
abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica. 
  3. L'ammissione  ai  corsi  di  qualificazione  e'  subordinata  al
possesso del diploma di scuola secondaria di  secondo  grado  e  alla
conoscenza di una lingua straniera.