Art. 94 Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (art. 37 l.r.3/1994) 1. Il corso di abilitazione al controllo ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 delle specie volpe minilepre, coniglio selvatico, corvidi, nutria, cinghiale, colombo di citta', tortora orientale dal collare, storno, e' svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in diciotto ore di lezione, suddivisibili in nove ore per le specie ornitiche e nove per i mammiferi. La frequenza al corso e' obbligatoria. 2. Le materie oggetto del corso sono definite con delibera della Giunta regionale. 3. Per il conseguimento dell'abilitazione per controllo l'istanza di partecipazione al corso e' presentata al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale. 4. Nella domanda di partecipazione il richiedente deve scegliere la sede territoriale ove frequentare il corso. 5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici. 6. L'abilitazione si ottiene partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale puo' presenziare un funzionario regionale individuato tra quelli nominati con atto della competente struttura della Giunta regionale. 7. Il soggetto organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei partecipanti al corso e l'esito delle verifiche finali di apprendimento. 8. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con proprio atto iscrive gli abilitati nell'apposito albo.