Art. 94 
 
Corsi di abilitazione al controllo della  fauna  selvatica  (art.  37
                             l.r.3/1994) 
 
  1. Il corso di abilitazione al  controllo  ai  sensi  dell'art.  37
della l.r. 3/1994 delle specie volpe minilepre,  coniglio  selvatico,
corvidi, nutria, cinghiale, colombo di citta', tortora orientale  dal
collare, storno, e' svolto sul territorio della Regione da  personale
docente di comprovata esperienza  sull'argomento  e  si  articola  in
diciotto ore di lezione, suddivisibili in  nove  ore  per  le  specie
ornitiche  e  nove  per  i  mammiferi.  La  frequenza  al  corso   e'
obbligatoria. 
  2. Le materie oggetto del corso sono definite  con  delibera  della
Giunta regionale. 
  3. Per il conseguimento dell'abilitazione per  controllo  l'istanza
di partecipazione al corso e' presentata  al  soggetto  organizzatore
del corso, utilizzando la modulistica  predisposta  dalla  competente
struttura della Giunta regionale. 
  4. Nella domanda di partecipazione il richiedente deve scegliere la
sede territoriale ove frequentare il corso. 
  5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi
avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste,  agricole  e
istituti scientifici o organismi pubblici. 
  6. L'abilitazione si ottiene partecipando al 100  per  cento  delle
ore dei corsi, comprese le  esercitazioni  pratiche  e  superando  la
verifica finale di  apprendimento  alla  quale  puo'  presenziare  un
funzionario regionale individuato tra quelli nominati con atto  della
competente struttura della Giunta regionale. 
  7. Il soggetto organizzatore del corso  trasmette  alla  competente
struttura della Giunta regionale l'elenco dei partecipanti al corso e
l'esito delle verifiche finali di apprendimento. 
  8. Il dirigente della competente struttura della  Giunta  regionale
con proprio atto iscrive gli abilitati nell'apposito albo.