Art. 198 
 
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli
  enti locali e dei loro enti e organismi strumentali 
 
  1. Per le finalita' di coordinamento  della  finanza  pubblica  del
sistema territoriale regionale previste dall'art. 79 dello statuto di
autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con  l'ordinamento
finanziario provinciale, con  particolare  riferimento  alla  finanza
locale e ai tributi locali, le  province  provvedono  a  disciplinare
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti  locali,  dei  loro  enti  e  organismi  strumentali,  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo art.  79.
A decorrere dal 1 gennaio 2016, cessano comunque di  avere  efficacia
le   disposizioni   legislative   e   regolamentari   della   regione
incompatibili con le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118.