Art. 198 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali 1. Per le finalita' di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'art. 79 dello statuto di autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo art. 79. A decorrere dal 1 gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.