Art. 209 
 
                 Incompatibilita' e ineleggibilita' 
 
  1.  La  carica  di  revisore  e'  incompatibile   con   quella   di
amministratore o di revisore dei conti  di  forme  associative  o  di
cooperazione  intercomunali,  di  aziende  speciali  o  societa'   di
capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune. 
  2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilita'  di  cui
al primo comma dell'art. 2399 del  codice  civile,  intendendosi  per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune. 
  3. L'incarico di revisore non puo' essere esercitato dai componenti
degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico
nel  biennio  precedente  alla  nomina,  dai  membri  dell'organo  di
controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve
essere nominato l'organo di revisione. 
  4. I componenti degli organi di  revisione  contabile  non  possono
assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza
dello stesso.