Art. 209 Incompatibilita' e ineleggibilita' 1. La carica di revisore e' incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o societa' di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune. 2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune. 3. L'incarico di revisore non puo' essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione. 4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.