Art. 213 Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria 1. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'art. 206, comma 1, non e' condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 3 dello stesso art. 206. 2. La disposizione recata dall'art. 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari a € 6.000,00 e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari a € 9.000,00. 3. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013 non trovano piu' applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dall'art. 21, comma 1, lettera e) della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. 4. Resta confermata la competenza del Consiglio comunale a eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. 5. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.