Art. 213 
 
              Norma transitoria in materia di revisione 
                        economico-finanziaria 
 
  1. Il possesso dei  requisiti  formativi  previsto  dall'art.  206,
comma 1, non e' condizione necessaria per la nomina a  revisore  fino
all'effettuazione dei percorsi formativi di  cui  al  comma  3  dello
stesso art. 206. 
  2. La disposizione recata dall'art. 21, comma 1, lettera  c)  della
legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1  si  applica  a  decorrere  dal
primo rinnovo  dell'organo  di  revisione  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1  del  2013.  Fino
alla revisione della tabella approvata  con  decreto  del  Presidente
della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni
con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito
un compenso massimo annuo lordo pari a € 6.000,00 e al  revisore  dei
conti dei  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  15.000
abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo  pari  a  €
9.000,00. 
  3. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del  2013  non
trovano piu' applicazione le disposizioni  regolamentari  del  comune
incompatibili con la nuova disciplina recata dall'art. 21,  comma  1,
lettera e) della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Gli  incarichi
di revisione attribuiti e regolati sulla base  di  tali  disposizioni
regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo
dell'incarico non supera il  periodo  di  due  anni  dall'entrata  in
vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Qualora  il  tempo
residuo dell'incarico sia superiore ai  due  anni,  l'incarico  cessa
automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della  stessa
legge regionale n. 1 del 2013. 
  4. Resta confermata la competenza del Consiglio comunale a eleggere
i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di  Bolzano
la  composizione  del  collegio  dei  revisori  deve  adeguarsi  alla
consistenza  dei  gruppi  linguistici,   quale   risulta   dai   dati
dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. 
  5. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione
al registro dei revisori legali si  intende  riferito  all'iscrizione
nel registro dei revisori contabili.