Art. 81 Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attivita' produttive e alla riconversione delle aree 1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitivita' del tessuto produttivo, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attivita' produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica. 2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 3/2015, e in coerenza con le finalita' di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la regione: a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia; b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso; c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilita' di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attivita' economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi; e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 la regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.