Art. 82 
 
                   Complessi produttivi degradati 
 
  1. Per  complessi  produttivi  degradati  si  intendono  edifici  e
relative aree di pertinenza non utilizzati da piu' di tre anni o  con
caratteristiche tali da non essere piu' idonei  ad  attivita'  legate
alla produzione. 
  2. I complessi produttivi degradati di cui al comma  1,  ricompresi
nelle zone D1, D2 e D3 cosi'  come  definite  dal  Piano  urbanistico
regionale generale (PURG), riconosciuti dalla  giunta  regionale,  su
proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' produttive
di concerto con l'Assessore competente in materia di  pianificazione,
possono essere  assoggettati  a  interventi  di  riconversione  e  di
riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati: 
    a)  allo  sviluppo  di  nuove  realta'  produttive  e  di   nuova
occupazione; 
    b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio  produttivo  non
utilizzato; 
    c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica,
promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico. 
  3.  La  giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  individua
l'ambito territoriale entro il  quale  ogni  consorzio  e'  tenuto  a
operare  la  ricognizione  utile  all'identificazione  dei  perimetri
comprendenti i complessi produttivi degradati, nonche' le modalita' e
i  termini  di  esecuzione  della  ricognizione.  Con   la   medesima
deliberazione  sono  determinati  i  criteri  di  assegnazione  delle
risorse per l'attivita'  di  ricognizione.  I  Consorzi  di  sviluppo
economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti
pubblici titolari di competenze afferenti la materia  alle  attivita'
di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri.