Art. 82 Complessi produttivi degradati 1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da piu' di tre anni o con caratteristiche tali da non essere piu' idonei ad attivita' legate alla produzione. 2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 cosi' come definite dal Piano urbanistico regionale generale (PURG), riconosciuti dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione, possono essere assoggettati a interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati: a) allo sviluppo di nuove realta' produttive e di nuova occupazione; b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato; c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico. 3. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ambito territoriale entro il quale ogni consorzio e' tenuto a operare la ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, nonche' le modalita' e i termini di esecuzione della ricognizione. Con la medesima deliberazione sono determinati i criteri di assegnazione delle risorse per l'attivita' di ricognizione. I Consorzi di sviluppo economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia alle attivita' di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri.