Art. 83 Riqualificazione produttiva sostenibile 1. Con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 82, comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale ai quali e' attribuita la competenza a operare ai fini della riqualificazione produttiva sostenibile, sulla base di convenzioni con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione delle aree comprese nei perimetri di cui all'art. 82, comma 2. 2. Le aree comprendenti i complessi produttivi degradati, se ricadono in zone di cui all'art. 82, comma 2, diverse dalle zone D1, sono assimilate alle zone D1 ai soli fini contributivi. 3. Per le finalita' di cui alla presente legge entro le aree di cui all'art. 82, comma 2: a) i Consorzi di sviluppo economico locale attuano tutte le iniziative di competenza, a valere sulle risorse stanziate dall'amministrazione regionale sulle misure contributive di cui agli articoli 85 e 86 della legge regionale n. 3/2015; b) i privati possono accedere alle risorse rese disponibili dall'amministrazione regionale nel contesto delle misure contributive di cui all'art. 6 della legge regionale n. 3/2015, come modificato dall'art. 63; c) l'amministrazione regionale puo' riservare ulteriori risorse dedicate ai Consorzi di sviluppo economico locale o ai privati, a valere sul fondo di cui all'art. 85, per sostenere interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree di cui all'art. 82, comma 2.